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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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5.3 Ripercussioni economiche

1 dati attualmentedisponibili documentanoil potenziale di risparmio sui costi insito nei modelli managed care. I modelli managed care incentivano sia i fornitori di prestazioni che gli assicurati ad un comportamentoconsapevole ed attentoai costi, cioë a coordinare le eure ed evitare di richiedere rispettivamente fornire prestazioni superflue. Se lo strumento proposto avrä il successo auspicato, la diffusione dei modelli managedcare porterä ad un guadagnoin efficienza dell’intera societä: rinunciando a prestazioni superflue e sfruttando maggiormente le possibili sinergie si otterranno infatti gli stessi risultati quanto allo stato di salute degli assicurati e si potranno quindi destinare mezzi finanziari ad altri scopi.

La diffusione dei modelli managed care comporteräprobabilmentemutamentidel nrercato del lavoro sia daI punto di vista quantitativoche da quello qualitativo. Infatti, se da una parte i medici dovranno soddisfarenuove esigenzein relazionealla capacitä di lavorare in gruppo e di collaborare, dall’altra la maggiore efficienza auspicata dovrebbe irnplicare la riduzione del numero di nledici necessari al raggiungi-

mentodi un determinatorisultato.La soppressionedell’obbligo di contrarrefavori-

rebbe questi sviluppi.

La misura in cui gli incentivi insiti nei modelli managed care potranno esplicarei loro effetti sarä determinata daIla diffusione e dalla struttura dei modelli stessi. Un ruolo fondamentale sarä rivestito daI disciplinamento della responsabilitä budgetana

6 Programma di legislatura

Il disegno ë annunciato neI rapporto del 25 febbraio 2004 suI programma di legislatura 2003-2007 e figura tra gli oggettiprevisti neI programma (FF 2004 996).

7 Basi giuridiche

7.1 CostituzionaIitä

Il disegno ë fondato sull’articolo 117 della Costituzione federale.

7.2 Delega delle competenze legislative

L’articolo 96 LAMal delega al Consiglio federalele competenze normative necessarie all’esecuzione dell’assicurazione sociale malattie (emanazione delle disposizioni esecutive). Il presente disegno autorizza inoltre il Consiglio federale ad emanare disposizioni negli ambiti seguenti:

Disposizioni concernenti le reti d’assistenza integrate(art. 41a cpv. 4).