Codice civile svizzero · SR 210
art. 25 cpv. 2 CC
c. Domicilio dei minorenni
1 Il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
2 Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell’autorità di protezione dei minori.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 25 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
e) Domicilio di persone dipendenti
1 1.1 domicilio del marito vale anche per la moglie, il domicilio del padre e della madre per i figli sotto la loro potestà; la sede della autorità tutoria vale come domicilio della persona tutelata.
2 Se il domicilio del marito non è conosciuto o se la moglie è autorizzata a vivere separata, questa può avere un domicilio proprio.