art. 99 cpv. 2 RFF

59 sentenze su esattamente questa disposizione · Pagina 2/2

Come norma
  1. 7B.152/200128.08.2001Stima dell'ufficio di esecuzione · Nullità di una decisione · esecuzione n.
  2. 7B.156/200128.08.2001Stima dell'ufficio di esecuzione · Nullità di una decisione dell'ufficio di esecuzione · Tribunale distrettuale di Bülach
  3. DTF 120 III 13506.09.1994Nuova stima di un fondo; art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF. Anche se un Cantone ha istituito due autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, non sussiste, in virtù del diritto federale, un diritto a ottenere una nuova stima da parte dell'autorità cantonale superiore
  4. DTF 110 III 6907.09.1984Stima nella procedura di realizzazione forzata di fondi (art. 99 cpv. 2 in relazione con l' art. 9 cpv. 2 RFF ). Anche con riferimento ad un titolo ipotecario può essere chiesta una nuova stima da parte di periti, ai sensi dell' art. 9 RFF (conferma della giurisprudenza). Pertan
  5. DTF 101 III 3212.03.1975Stima dei pegni manuali nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Significato della stima nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (consid. 1 in fine). L'applicazione per analogia dell'art. 99 cpv. 2, rispettivamente 9 cpv. 2 RFF, non si giustifica che in pres
  6. DTF 86 III 9130.11.1960Realizzazione di fondi. Nuova stima peritale ( art. 9 cp . 2 e 99 cp. 2 RFF). Potere d'esame del Tribunale federale. Il diritto federale non dà agli interessati il diritto di ottenere una nuova perizia davanti all'autorità cantonale di vigilanza di seconda istanza.
  7. DTF 83 III 6529.08.1957Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare, nuova stima per mezzo di periti ( art. 99 cp . 2 e art. 9 cp . 2 RFF). In quale misura può il Tribunale federale rivedere una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza sulla stima di un immobile?
  8. DTF 61 III 6329.03.1935Nella procedura di concordato come in quella in via di pignoramento e di realizzazione di pegno (art. 9 cap. 2 e 99 cap. 2 RRF), l'autorita di vigilanza può essere richiesta di ordinare una [[PAGE:BGE 61 III 63 S. 64]] nuova st.ima:.mediallte periti: questa richiesta dev'essere f
  9. DTF 52 III 15306.10.1926Im Pfandverwertungsverfahren muss (im Gegensatz zur Betreibung auf Pfändung) nur eine Schätzung des Verwertungsgegenstandes vorgenommen werden. Das Schätzungsergebnis ist den Beteiligten im Anschluss an die Steigerungsausschreibung mitzuteilen; die Steigerungsauskündigung hat st