16.1.5 Prestazioni di trasporto

Info IVA per settore 01 · Produzione naturale e attività affini

In vigore · Stato dal 3 febbraio 2015

AFC · Info IVA settore 01 · n. 16.1.5 · Italiano

a)

Principio
 
Semplici trasporti di merci per terzi sono considerati prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 3 lettera e LIVA e vanno imposti all’aliquota normale, se sono eseguiti per un destinatario con sede in territorio svizzero. È irrilevante se è trasportato un bene imponibile all’aliquota ridotta.

Se tuttavia il trasporto avviene in relazione a una fornitura o lavorazione di un bene eseguita in nome proprio, l’importo trasferito in modo esplicito o implicito per il trasporto di beni fa parte, in quanto costo accessorio, della controprestazione per la fornitura eseguita. Il trattamento fiscale si basa in questo caso sull'aliquota d'imposta applicabile alla fornitura o alla lavorazione del bene.

[Illustrazione: nell’originale]

Per maggiori informazioni sul trattamento fiscale dei costi accessori (spese di trasporto, porti, imballaggi e supplementi per piccole quantità) in caso di fatturazione con differenti aliquote d’imposta vedi l’info IVA “Contabilità e fatturazione”.

      Esempi:

    • la fornitura di alimenti per animali effettuata in base a un mandato e il relativo trasporto sono imponibili all’aliquota ridotta;

    • la raccolta di cerealI e il susseguente trasporto in base allo stesso mandato sono imponibili all'aliquota ridotta;

    • la pulizia di frutta o verdura nonché il susseguente caricamento e/o trasporto su una macchina multifunzionale di pulizia, caricamento e trasporto sono imponibili all'aliquota ridotta.

b)

Trasporti di animali
 
Semplici trasporti di animali (anche di bestiame) sono imponibili all’aliquota normale.

Si ha un trattamento analogo per l’accompagnamento di animali, ad esempio quando un palafreniere o un cavallerizzo accompagna un cavallo dal veterinario o dal maniscalco per la ferratura.

Di principio i trasporti di animali malati o feriti sono imponibili all’aliquota normale.Ma se le spese di trasporto sono fatturate, alle condizioni di cui alla precedente lettera a, dal prestatore che cura l'animale(p. es. veterinario o clinica veterinaria), il trasporto(di andata e ritorno) costituisce una prestazione accessoria subordinata alla cura dell’animale.In tal caso il trattamento fiscale si basa sull'aliquota d’imposta applicabile per la cura dell'animale.

c)

Carri a cavalli, trasporti in carrozza o in calesse
 
Sia il trasporto di persone, ad esempio in carrozza o in calesse in occasione di matrimoni o escursioni societarie, sia il trasporto di beni con carri a cavalli, sono imponibili all’aliquota normale.

Anche la locazione di carri a cavalli (per condurre da sé il cavallo e il veicolo) è imponibile all'aliquota normale.