8.1 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico

Info IVA per settore 01 · Produzione naturale e attività affini

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 01 · n. 8.1 · Italiano

I sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico sono considerati non controprestazioni, anche se sono erogati sulla base di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma. Ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LIVA il ricevimento di simili versamenti comporta la riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente.

Esempi di trattamento della deduzione dell’imposta precedente nell’ambito della produzione naturale, in base all’erogazione di sussidi o altri contributi di diritto pubblico:

Esempio 1
Il rimborso dell’imposta sugli oli minerali ai sensi dell’OlOm da parte della direzione generale delle dogane è considerato un sussidio. Poiché il rimborso dell’imposta sugli oli minerali costituisce una diminuzione dei costi del carburante su cui grava interamente l’aliquota normale, il calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente può essere effettuato come segue:

Nel 2024 il rimborso dell’imposta sugli oli minerali ammonta a 10 000 franchi.

Calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente:

8,1 % di 10 000 franchi (108,1 %) = 749.30 franchi

Esempio 2
Un agricoltore opta per l’imposizione di tutte le forniture della sua produzione naturale escluse dall’imposta. A causa dei pagamenti diretti ricevuti, la deduzione dell’imposta precedente va ridotta. Per determinare la chiave di riduzione, i pagamenti diretti devono essere messi in relazione al ricavo totale della produzione naturale (escl. IVA).

Ricavi produzione naturale (escl. IVA)

CHF

180 000

90 %

Pagamenti diretti

CHF

20 000

10 %

Ricavo totale «Produzione naturale»

CHF

200 000

100 %

L’agricoltore deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente del 10 %.

Esempio 3
La situazione iniziale è la stessa dell’esempio 2.

Nel 2025 viene costruito un nuovo edificio ad uso aziendale per 800 000 franchi più IVA di 64 800 franchi (8,1 %). In questo stesso anno, quindi, ai fini del calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente, l’agricoltore impone tacitamente il sussidio, il che comporta una riduzione della deduzione dell’imposta precedente di 1498.60 franchi (8,1 % di CHF 20 000 [108,1 %]).

Nel 2026 le imposte precedenti sono inferiori, motivo per cui l’agricoltore non impone più tacitamente il sussidio, ma riduce del 10 % la deduzione dell’imposta precedente nuovamente in funzione del rapporto tra l’importo dei sussidi e la cifra d’affari complessiva ([Illustrazione: nell’originale] esempio 2).

Il passaggio dall’«imposizione tacita» a un altro metodo di riduzione della deduzione dell’imposta precedente comporta una correzione analoga a quella della modifica d’utilizzazione, che va calcolata come segue:

Investimenti nel 2025, IVA esclusa

CHF

800 000

Riduzione valore attuale del 5 % (art. 31 cpv. 3 LIVA)

CHF

- 40 000

Valore attuale determinante nel 2026

CHF

760 000

Di cui IVA dell’8,1 %

CHF

61 560

Di cui riduzione della deduzione dell’imposta precedente del 10 %

CHF

6 156

Oltre alla riduzione delle imposte precedenti del 2026, nel rendiconto IVA per il 4° trimestre 2026 occorre dichiarare alla cifra 420 anche la correzione di 6156 franchi.

[Illustrazione: nell’originale]

Per maggior informazioni su questo tema vedi l’info IVA Deduzione dell’imposta precedente.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).