6.4.1 Arrangiamenti, arrangiamenti floreali, piante in idrocoltura e simili
Info IVA per settore 02 · Orticoltura e fioreria
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 02 · n. 6.4.1 · Italiano
Le controprestazioni derivanti da vendite di arrangiamenti di fiori e piante fino a un valore di vendita di 300 franchi sono imponibili all’aliquota ridotta, per motivi pratici senza prova calcolatoria, a condizione che vengano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a) | si tratta di un arrangiamento il cui aspetto, secondo l’impressione generale, è caratterizzato principalmente da fiori e/o altre piante. Questa regola non può invece essere applicata se in primo piano vi sono altri elementi dell’arrangiamento, come per esempio una bottiglia di vino o di spumante; |
b) | sul documento di vendita (fatture o ricevute di cassa o scontrini di cassa) è apposta una corrispondente indicazione come per esempio “arrangiamento floreale”, “arrangiamento di piante”, “ciotola o contenitore con fiori”. Sono ammesse anche le corrispondenti abbreviazioni facilmente e generalmente comprensibili come ”arrang.” o ”ciotola”. |
Lo stesso trattamento fiscale è applicabile anche alle piante in idrocoltura con portavasi (cache-pot), corone d’avvento, ghirlande di legno, ghirlande di paglia e beni simili, a condizione che contengano, tra l’altro, anche beni secondo la cifra 6.2 lettera a (p. es. foglie naturali, fiori recisi o rami).
Se non è possibile produrre i giustificativi secondo la summenzionata lettera b, perché per esempio il sistema di cassa non prevede una simile modalità, vi è un’ulteriore possibilità di semplificazione secondo la cifra 10 (forfait per fioristi).