6.4 Insiemi e combinazioni di prestazioni
Info IVA per settore 02 · Orticoltura e fioreria
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 02 · n. 6.4 · Italiano
Se più prestazioni indipendenti le une dalle altre sono riunite in un insieme di prestazioni (combinazione di merci) o offerte quale combinazione di prestazioni (combinazione di diverse prestazioni di servizi o di prestazioni di servizi e di beni), ai fini dell’IVA esse possono essere trattate in modo unitario in base alla prestazione preponderante se:
la combinazione è offerta in cambio di una controprestazione (prezzo forfetario o prezzo totale) e
il valore della prestazione preponderante o di prestazioni analoghe sotto il profilo dell’IVA rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva (regola del 70/30 %; art. 19 cpv. 2 LIVA).
Esempi di combinazioni:
forniture di corone d’avvento e corone funebri, arrangiamenti floreali, fontane o tufi guarniti di piante ([Illustrazione: nell’originale] cifre 6.4.1, 6.4.2 e 6.5);
fornitura e piantagione di un albero ([Illustrazione: nell’originale] cifra 6.8).
Se per la fatturazione forfetaria si fa valere la regola del 70/30 %, le rispettive quote delle singole prestazioni vanno stabilite a valori di vendita sulla base di calcoli interni (→ cifra 6.5.2). Per arrangiamenti floreali e simili fino a un valore di vendita di 300 franchi (→ cifra 6.4.1) così come per mazzi di fiori e corone funebri (→ cifra 6.4.2) non è invece necessario produrre prove di calcolo.
[Illustrazione: nell’originale] | Se la controprestazione delle singole prestazioni è indicata su cartellini dei prezzi, offerte, contratti o altri documenti, la regola del 70/30 % non trova applicazione. |
Se il valore di una prestazione o di più prestazioni analoghe sotto il profilo dell’IVA non raggiunge almeno il 70 %, il trattamento unitario non è possibile. Di conseguenza, le singole prestazioni vanno di principio fatturate separatamente all’aliquota d’imposta applicabile. Tuttavia, se le combinazioni sono fatturate a un prezzo forfetario e senza far riferimento all’IVA, le singole prestazioni sono imponibili all’aliquota corrispondente a condizione che il valore di vendita delle singole prestazioni conteggiate separatamente con l’AFC sia determinato in base a idonee annotazioni.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni sulla regola del 70/30 % figurano nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”. |
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