14 Arnesi speciali
Info IVA per settore 03 · Stampati e pubblicazioni elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA settore 03 · n. 14 · Italiano
Gli arnesi speciali (cliché, fotolitografie, composizioni, utensili per punzonare ecc.) che un contribuente acquista, fabbrica o fa fabbricare appositamente per eseguire un ordine di fabbricazione sono considerati far parte della fornitura del bene costruito con essi. È irrilevante che gli arnesi siano fatturati separatamente al destinatario della prestazione o inclusi nel prezzo dei prodotti. È parimenti irrilevante che, dopo l’esecuzione dell’ordine, siano consegnati al loro mandante oppure a un terzo da questi designato (art. 31 OIVA).
L’importazione o l’esportazione di arnesi speciali va comprovata, preferibilmente mediante documenti doganali, indipendentemente dal fatto che tali arnesi facciano o abbiano fatto parte della fornitura del bene costruito con essi.
Se un’impresa non contribuente con sede all’estero mette gratuitamente a disposizione di un produttore contribuente con sede sul territorio svizzero un arnese speciale destinato alla fabbricazione di beni che il produttore esporterà successivamente verso la citata impresa estera, tale produttore può dedurre a titolo d’imposta precedente, sulla base della decisione d’imposizione all’importazione dell’UDSC e a condizione che sia designato come importatore, l’IVA riscossa dall’autorità doganale. Se in seguito l’arnese speciale è riconsegnato sul territorio svizzero dal produttore con sede sul territorio svizzero all’impresa estera (o a terzi, su richiesta della medesima) oppure se la riesportazione dell’arnese non è comprovata, la deduzione dell’imposta precedente va rettificata. Il produttore non deve invece rettificare la deduzione dell’imposta precedente, se comprova che l’arnese speciale è stato scartato o distrutto dopo il suo utilizzo.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni in merito. |