4.2.4 Arnesi speciali
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 agosto 2015
AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.4 · Italiano
(art. 31 OIVA)
Gli arnesi speciali che il contribuente ha acquistato, fabbricato in proprio o fatto fabbricare appositamente per eseguire un ordine di fabbricazione sono considerati far parte della fornitura del bene costruito con essi. È irrilevante che gli arnesi speciali
siano fatturati separatamente al destinatario della prestazione o inclusi nel prezzo dei prodotti;
dopo l’esecuzione dell’ordine di fabbricazione, siano consegnati o meno al destinatario della prestazione o a un terzo da questi designato.
Sono considerati arnesi speciali segnatamente cliché, fotolitografie e composizioni, arnesi per punzonare e trafilare, calibri, matrici, forme di pressatura e d’iniezione, stampi, modelli per fonderia, conchiglie e film per circuiti stampati.
Qualora i beni fabbricati con un arnese speciale vengano esportati e sia prevista a tale scopo l’esenzione d’imposta (art. 23 LIVA; → cifra 8), tale esenzione d’imposta vale pure per l’arnese speciale. Ciò indipendentemente dal fatto che
vengano messi in conto l’arnese speciale o solo i relativi costi; e
l’arnese speciale venga o meno fisicamente esportato.
Nella dichiarazione doganale d’esportazione devono essere riportate, oltre al prezzo dei beni fabbricati ed esportati, anche le spese per l’arnese speciale (purché queste non siano già comunque comprese nel prezzo dei beni fabbricati).
Qualora i beni fabbricati con un arnese speciale non vengano completamente esportati, le spese dell’arnese speciale possono essere esentate dall’imposta solo nella misura in cui i beni sono comprovatamente esportati (la quota di spese per l’arnese che rientra nell’esportazione va dichiarata nella dichiarazione doganale d’esportazione per i beni).