3.2.7 Consultazioni di banche dati e diritti d’utilizzo

Info IVA per settore 03 · Stampati e pubblicazioni elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 03 · n. 3.2.7 · Italiano

[Illustrazione: nell’originale]

Le spiegazioni fornite in questa cifra riguardano i libri elettronici e, per analogia, anche i giornali e le riviste elettronici.

Nel caso dei libri elettronici l’aliquota ridotta si applica solo alle opere singole compiute (→  cifra 3.2.2). In linea di principio la controprestazione versata per l’accesso a pagamento a una banca dati o per consultarla è imponibile all’aliquota normale (ad es. consultazione di un elenco o di un catalogo).

Se non è prioritaria la pubblicazione elettronica ma un’altra prestazione di servizi, quest’ultima è imponibile all’aliquota determinante. Ciò si applica, ad esempio, all’accesso ad archivi per fare delle ricerche e a portali scolastici o didattici. Se l’accesso a tali portali o archivi è a pagamento, l’importo versato è imponibile all’aliquota normale. Se, invece, l’accesso è gratuito e viene richiesta una controprestazione solo per le pubblicazioni elettroniche che adempiono i requisiti di forma e contenuto (→  cifre 3.2.1, 3.2.2 e 4.2), essa è imponibile all’aliquota ridotta.

Anche la consultazione temporanea di una pubblicazione elettronica è imponibile all’aliquota ridotta, se è concesso il diritto di utilizzare pubblicazioni elettroniche che adempiono i requisiti di contenuto e forma (→  cifre 3.2.1, 3.2.2 e 4.2) e se nella controprestazione non sono comprese altre prestazioni. A titolo esemplificativo, il prestito di libri elettronici da parte di biblioteche online e l’accesso illimitato a libri e audiolibri sono assoggettati all’aliquota ridotta. Il diritto di utilizzo di prodotti non considerati libri elettronici o giornali e riviste elettronici (ad es. video o podcast) è imponibile all’aliquota normale.

[Illustrazione: nell’originale]

Se il compenso comprende sia le prestazioni assoggettate all’aliquota normale che a quella ridotta, si applica il trattamento fiscale ai sensi dell’articolo 19 LIVA ([Illustrazione: nell’originale] anche cifra 7).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.