1.14.2 Buoni emessi da terzi
Info IVA per settore 06 · Commercio al minuto
In vigore · Stato dal 1 giugno 2019
AFC · Info IVA settore 06 · n. 1.14.2 · Italiano
I buoni sono spesso pubblicati a nome di un terzo (fabbricante, importatore ecc., ma non fornitore diretto) a mezzo stampa (ad es. inserzioni) o in stampati pubblicitari. Tali buoni legittimano il cliente a ottenere una prestazione gratuita o una prestazione a prezzo ridotto presso un commerciante al minuto.
Per i beni venduti, il commerciante al minuto riceve dai suoi clienti la controprestazione convenuta, ovvero il prezzo ridotto del valore del buono, e dal terzo un rimborso per i buoni riscossi dai clienti.
Il contratto di compravendita è stipulato tra il commerciante al minuto e il cliente.
L’importo versato dal terzo (fabbricante, importatore ecc.) è un compenso per la prestazione di marketing (pubblicità) e va quindi imposto all’aliquota normale. Se il terzo ha la propria sede all’estero, l’importo versato non è imponibile all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (→ info IVA “Luogo della prestazione”).
Il trattamento fiscale si basa sulla cifra 1.14.1.3.
Sugli scontrini e sulle ricevute di cassa è ammessa l’indicazione dell’IVA per le prestazioni imponibili (→ info IVA “Contabilità e fatturazione”). Tuttavia, può essere menzionato soltanto l’importo pagato dal cliente.
[Illustrazione: nell’originale] | Se l’IVA indicata è relativa a un importo superiore a quello pagato (ad es. prima del conteggio del buono), è dovuta l’imposta indicata (art. 27 cpv. 2 LIVA). |