1.4.1 Delimitazione della prestazione di trasporto rispetto alla locazione o al noleggio

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.4.1 · Italiano

Per poter procedere al corretto trattamento fiscale, il prestatore deve in linea di principio stabilire se la prestazione eseguita è una prestazione di trasporto (prestazione di servizi) oppure una locazione o un noleggio di un mezzo di trasporto (fornitura).

Si è in presenza di una prestazione di trasporto quando si trasportano persone da un luogo di partenza a un luogo di destinazione con l'ausilio di un mezzo di trasporto. In questo ambito è irrilevante se – come può accadere con il trasporto di persone – il luogo di partenza e quello di destinazione sono identici (p. es. nel caso di viaggi circolari). Vengono eseguite prestazioni di trasporto anche in caso di impiego di imbarcazioni di ricerca, crociere danzanti in battello, viaggi con il “tram delle favole” (“Märlitram”) o il “tram della fondue”, viaggi speciali con treni a vapore ecc.

Vi è prestazione di trasporto anche quando un mezzo di trasporto è messo a disposizione per il trasporto unitamente al personale addetto (art. 6 OIVA).

Per contro, la messa a disposizione di mezzi di trasporto senza personale addetto è considerata una locazione (fornitura).

Si tratta di noleggio (fornitura) quando mezzi di trasporto sono messi a disposizione con personale addetto per scopi diversi dal trasporto, per esempio come piattaforme stazionarie per manifestazioni, utilizzo stazionario di battelli come alberghi.

Dal profilo dell’imposta sul valore aggiunto, la locazione e il noleggio di un mezzo di trasporto sono considerati forniture che in territorio svizzero sono imponibili all’aliquota normale. Se un mezzo di trasporto locato o noleggiato è utilizzato dal locatario o dal noleggiatore prevalentemente all’estero e se l’utilizzo prevalente all’estero può essere comprovato attraverso documenti adeguati, la controprestazione complessiva è esente dall’imposta (art. 23 cpv. 2 n. 2 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

La distinzione fiscale fra trasporto di persone e locazione/noleggio è rilevante in particolare in caso di prestazioni transfrontaliere.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.