1.1 Trasporto di persone in territorio svizzero

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 20 agosto 2019

AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.1 · Italiano

Le prestazioni di trasporto di persone in territorio svizzero sono imponibili all'aliquota normale; se simili prestazioni sono transfrontaliere, è imponibile soltanto la parte della controprestazione corrispondente al tragitto percorso in territorio svizzero (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA).

Il trasporto di persone nel traffico internazionale per via aerea, ferroviaria e in autobus soggiace a un trattamento fiscale speciale (art. 41–43 OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori dettagli sul traffico aereo sono reperibili nell’info IVA concernente il settore “Traffico aereo”.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori dettagli sul traffico ferroviario internazionale vedi l’info IVA concernente il settore “Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico”.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori spiegazioni riguardo al trasporto in autobus vedi la cifra 1.2.3.

Suddivisioni

  1. 1.1.1 Prestazioni escluse dall’imposta nell’ambito del trasporto di persone
  2. 1.1.2 Prestazioni di trasporto combinate con altre prestazioni (combinazioni di prestazioni)
  3. 1.1.3 Attribuzione della prestazione di trasporto, segnatamente per le corse in taxi