1.1 Trasporto di persone in territorio svizzero
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 20 agosto 2019
AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.1 · Italiano
Le prestazioni di trasporto di persone in territorio svizzero sono imponibili all'aliquota normale; se simili prestazioni sono transfrontaliere, è imponibile soltanto la parte della controprestazione corrispondente al tragitto percorso in territorio svizzero (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA).
Il trasporto di persone nel traffico internazionale per via aerea, ferroviaria e in autobus soggiace a un trattamento fiscale speciale (art. 41–43 OIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori dettagli sul traffico aereo sono reperibili nell’info IVA concernente il settore “Traffico aereo”. |
[Illustrazione: nell’originale] | Per ulteriori dettagli sul traffico ferroviario internazionale vedi l’info IVA concernente il settore “Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico”. |
[Illustrazione: nell’originale] | Per ulteriori spiegazioni riguardo al trasporto in autobus vedi la cifra 1.2.3. |
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