14 Agire in nome proprio o in nome di terzi

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 12 · n. 14 · Italiano

Le organizzazioni turistiche agiscono di principio in nome e per conto proprio. L’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 24 cpv. 1 LIVA).

Se un’organizzazione turistica agisce invece in qualità di rappresentante conformemente all’articolo 20 LIVA, è considerata controprestazione soltanto la provvigione ricevuta rispettivamente trattenuta. È ipotizzabile che gli enti turistici agiscano in qualità di rappresentanti diretti nell’ambito della mediazione di prestazioni del settore alberghiero (ad es. appartamenti di vacanza o camere d’albergo) o dell’organizzazione di eventi su mandato di terzi (anche in relazione a congressi, fiere ecc.).

[Illustrazione: nell’originale]

Per i requisiti relativi all’attività in qualità di rappresentante diretto vedi la cifra 5.