4 Contabilizzazione dell’imposta precedente (metodo dei tre vasi)

Info IVA per settore 15 · Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente…

In vigore · Stato dal 25 marzo 2026

AFC · Info IVA settore 15 · n. 4 · Italiano

L’imposta precedente gravante prestazioni che non rientrano nella regolamentazione forfettaria (commercio in metalli preziosi, locazione, affitto o alienazione di immobili, attività extrasettoriali di cui alla cifra 3) e l’imposta precedente la cui deducibilità è determinata applicando il forfait bancario vanno allibrate separatamente nella contabilità.

Per poter indicare correttamente la deduzione dell’imposta precedente nel rendiconto IVA, è indispensabile che le banche attribuiscano gli importi d’imposta precedente in base al metodo dei tre vasi. La suddivisione in tre categorie (vasi) va effettuata nel modo seguente:

Vaso A:

imposte precedenti deducibili in relazione a prestazioni non rientranti nella regolamentazione forfettaria ma attribuibili al settore imponibile o esente dall’imposta. Si tratta in concreto di imposte precedenti

  • gravanti l’acquisto – incluse le spese di trasporto – di taluni metalli preziosi (ad es. argento);

  • attribuibili alla locazione, all’affitto o all’alienazione di immobili per la cui imposizione si è optato;

  • gravanti attività extrasettoriali (ad es. ristorante del personale o prestazioni informatiche per terzi).

Simili imposte precedenti possono essere dedotte integralmente nei rendiconti IVA, purché siano adempiute le condizioni conformemente all’articolo 28 LIVA. Altrimenti, vanno lasciate sui conti materiali corrispondenti o contabilizzate nel vaso B.

Vaso B:

imposte precedenti non deducibili in relazione a prestazioni non rientranti nella regolamentazione forfettaria ma attribuibili ad attività escluse dall’imposta. Si tratta in concreto di imposte precedenti

  • attribuibili alla locazione, all’affitto o all’alienazione di immobili per la cui imposizione non si è optato;

  • gravanti attività extrasettoriali (ad es. centro per la formazione di persone esterne alla banca, purché non si sia optato per la sua imposizione).

Simili imposte precedenti non possono essere dedotte nei rendiconti IVA.

Vaso C:

altre imposte precedenti rientranti nella regolamentazione forfettaria. Fatte salve le eccezioni menzionate qui appresso, tutte le imposte precedenti non attribuibili al vaso A o B vanno contabilizzate nel vaso C.

Eccezioni: Le imposte precedenti per le quali non sono adempiute le condizioni dell’articolo 28 LIVA non possono essere contabilizzate nel vaso C. Si raccomanda di lasciare simili imposte precedenti sui conti materiali corrispondenti (vaso B).

Dall’importo totale dell’imposta – attribuibile al vaso C – è possibile dedurre nei rendiconti IVA la quota determinata in base alla chiave di riparto (forfait bancario) secondo la cifra 5.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente contiene ulteriori dettagli sul metodo dei tre vasi.