6 Contabilità e conservazione dei libri contabili e giustificativi

Info IVA per settore 16 · Assicurazioni

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2019

AFC · Info IVA settore 16 · n. 6 · Italiano

Le imprese tenute a iscriversi nel registro di commercio hanno l’obbligo di tenere una contabilità ai sensi dell’articolo 957 segg. CO. I libri contabili devono essere tenuti in modo regolare per via scritta, elettronica o in forma analoga e devono essere adattati alla peculiarità nonché all’importanza dell’impresa.

Il conto economico e il bilancio devono essere conservati per iscritto e firmati. Gli altri libri contabili, i documenti contabili e la corrispondenza d’affari possono essere conservati anche per via elettronica o in forma analoga, purché possano essere resi leggibili in ogni momento.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori informazioni riguardo alla tenuta della contabilità e alla conservazione dei documenti vedi l’info IVA “Contabilità e fatturazione”.

[Illustrazione: nell’originale]

I contribuenti del settore delle assicurazioni sono inoltre invitati a osservare le spiegazioni riportate alle cifre 6.1–6.4.

Suddivisioni

  1. 6.1 Parte relativa alla cifra d’affari
  2. 6.2 Acquisto di prestazioni di imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero
  3. 6.3 Parte relativa all’imposta precedente
  4. 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente