6 Contabilità e conservazione dei libri contabili e giustificativi
Info IVA per settore 16 · Assicurazioni
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2019
AFC · Info IVA settore 16 · n. 6 · Italiano
Le imprese tenute a iscriversi nel registro di commercio hanno l’obbligo di tenere una contabilità ai sensi dell’articolo 957 segg. CO. I libri contabili devono essere tenuti in modo regolare per via scritta, elettronica o in forma analoga e devono essere adattati alla peculiarità nonché all’importanza dell’impresa.
Il conto economico e il bilancio devono essere conservati per iscritto e firmati. Gli altri libri contabili, i documenti contabili e la corrispondenza d’affari possono essere conservati anche per via elettronica o in forma analoga, purché possano essere resi leggibili in ogni momento.
[Illustrazione: nell’originale] | Per ulteriori informazioni riguardo alla tenuta della contabilità e alla conservazione dei documenti vedi l’info IVA “Contabilità e fatturazione”. |
[Illustrazione: nell’originale] | I contribuenti del settore delle assicurazioni sono inoltre invitati a osservare le spiegazioni riportate alle cifre 6.1–6.4. |
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