6.1 Parte relativa alla cifra d’affari

Info IVA per settore 16 · Assicurazioni

In vigore · Stato dal 11 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 16 · n. 6.1 · Italiano

Gli assicuratori, agenti e intermediari d’assicurazione devono contabilizzare separatamente nei loro libri contabili le seguenti categorie di cifre d’affari:

  • prestazioni escluse dall’imposta;

  • prestazioni imponibili all’aliquota normale;

  • prestazioni imponibili all’aliquota ridotta;

  • prestazioni imponibili all’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero;

  • prestazioni esenti dall’imposta e prestazioni di servizi considerate eseguite all’estero.

I contribuenti sono liberi di allestire, ripartiti secondo le precitate categorie,

a.

conti separati dei ricavi o

b.

giornali di cifra d’affari.

[Illustrazione: nell’originale]

Non è ammesso determinare le cifre d’affari/prestazioni imponibili con calcoli retrospettivi in funzione dell’imposta sulla cifra d’affari contabilizzata (capitalizzazione dell’IVA contabilizzata).

In occasione dei controlli, l’AFC deve poter constatare facilmente e con sicurezza in base ai giustificativi il trattamento fiscale dei diversi tipi di cifre d’affari (ad es. premi assicurativi, vendite di cartevalori, entrate realizzate con la locazione di immobili e di posteggi, prestazioni di consulenza, prestazioni della ristorazione, vendite di carcasse di automobili o di materiale pubblicitario).

A tal fine, occorre tenere i documenti in modo tale che sia assicurata la verificabilità delle operazioni commerciali partendo dal singolo giustificativo passando per la contabilità sino al rendiconto IVA e viceversa. In questo contesto è irrilevante il genere di mezzi tecnici impiegati per la tenuta dei libri contabili e per l’archiviazione (verificabilità; → info IVA Contabilità e fatturazione).

[Illustrazione: nell’originale]

Ai sensi dell’articolo 71 capoverso 1 LIVA, le cifre d’affari escluse dall’imposta devono essere dichiarate alla cifra 200 e, a titolo di deduzione, alla cifra 230 del rendiconto IVA.

Ai fini di una semplificazione, le assicurazioni che secondo la LSA sottostanno o non sottostanno alla sorveglianza (art. 2 cpv. 1 o 2 LSA) possono, entro il termine fissato dalla legge per la finalizzazione (art. 72 cpv. 1 LIVA), dichiarare le cifre d’affari escluse dall’imposta anche soltanto una volta per periodo fiscale nel rendiconto di correzione (per l’anno civile corrispondente) oppure nel rendiconto del quarto trimestre. Il calcolo delle cifre d’affari escluse dall’imposta per la dichiarazione annua può essere effettuato sulla base del conto annuale. Dalla cifra d’affari complessiva determinante secondo il conto annuale devono in questo caso essere dedotte le prestazioni imponibili, le prestazioni esenti dall’imposta e le prestazioni eseguite all’estero (che sarebbero imponibili sul territorio svizzero o per le quali sarebbe possibile optare per l’imposizione sul territorio svizzero). Il valore rimanente deve essere dichiarato alla cifra 200 e, quale prestazione esclusa dall’imposta, alla cifra 230 del rendiconto IVA.

Le assicurazioni che secondo la LSA sottostanno o non sottostanno alla sorveglianza (art. 2 cpv. 1 o 2 LSA) possono rinunciare a questa semplificazione e alla dichiarazione delle cifre d’affari escluse dall’imposta, se scelgono la categoria tariffaria più alta del canone per le imprese (art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV; art. 67b ORTV). L’assicurazione può richiedere tale semplificazione presso l’AFC per via elettronica tramite l’apposito portale entro il 15 gennaio dell’anno contabile corrispondente. La scelta sarà valida fino a revoca. Eventuali correzioni della cifra d’affari non hanno conseguenze sul livello tariffario.