H.10.4 Servizi d’intervento aziendali
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · H.10.4 Servizi d’intervento aziendali · Italiano
Imprese con servizi d’intervento propri (ad es. servizi d’intervento in caso di incendio o incidente chimico) possono dedurre l’imposta precedente sui rispettivi costi in conformità dell’articolo 28 LIVA. I contributi di diritto pubblico (assicurazione cantonale degli stabili, Comune o Cantone), elargiti per l’acquisto di installazioni o per la gestione di questi servizi d’intervento, non fanno parte della controprestazione imponibile. Si tratta di sussidi o contributi di diritto pubblico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA che comportano una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).
Se questi servizi d’intervento sono convocati in caso di catastrofe al di fuori dell’azienda, le indennità eventualmente corrisposte sono imponibili all’aliquota normale, anche se sono obbligati per legge a effettuare simili prestazioni di soccorso (art. 3 lett. c in combinato disposto con l’art. 18 cpv. 1 LIVA).