H.11.1 Emolumenti per le autorizzazioni dell’ufficio veterinario

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · H.11.1 Emolumenti per le autorizzazioni… · Italiano

Il rilascio di autorizzazioni e certificati ufficiali da parte delle autorità cantonali di protezione degli animali e degli uffici veterinari, così come dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, ad esempio per la tenuta, la custodia, l’allevamento o l’esportazione di animali, è considerato un’attività sovrana (art. 3 lett. g LIVA).

Sono tuttavia imponibili all’aliquota normale le autenticazioni dei certificati, la consegna di certificati, i marchi auricolari, le consulenze, le perizie e le analisi effettuate da laboratori.

Anche la fornitura a titolo oneroso di stampati da parte dell’ufficio veterinario è imponibile (→ info IVA concernente il settore Stampati e pubblicazioni elettroniche).