H.12.5 Misure relative al bosco di protezione e alla prevenzione dei danni da selvaggina

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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I contributi per le misure forestali nel bosco di protezione e per le misure di prevenzione dei danni da selvaggina (di seguito: misure) che risultino necessarie ai sensi della legge o dell’ordinanza forestale cantonale per finanziare misure volte all’adempimento della funzione del bosco di protezione e che possano essere attuate per il miglioramento del bosco sono considerati sussidi ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA se spettano al proprietario del bosco senza che questi debba eseguire prestazioni concrete in contropartita nei confronti di chi paga il contributo.

Se il sussidio spettante al proprietario di un bosco viene versato direttamente a un terzo che realizza le misure necessarie summenzionate per il proprietario del bosco, si tratta di una compensazione e vale quanto segue:

  • il proprietario del bosco deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 capoverso 2 LIVA in virtù dell’ottenimento di un sussidio;

  • il terzo deve imporre all’aliquota normale la controprestazione per le misure attuate (incluso l’importo del sussidio ceduto dal proprietario del bosco).

Se un’azienda forestale (prestatrice) fattura a un’associazione venatoria (destinataria della prestazione) le indennità relative alle misure di prevenzione dei danni da selvaggina in base alla legge cantonale sulla caccia, si presuppone uno scambio di prestazioni imponibile all’aliquota normale.