H.17.6 Porti, posti di attracco per barche, boe

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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La locazione di posti di attracco per barche, boe, posti barche in rimesse con dispositivi di sospensione ecc. è imponibile all’aliquota normale (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. c LIVA).

In caso di nuova costruzione o di ampliamento di un porto, sovente soltanto coloro che finanziano con un prestito la costruzione hanno diritto a un posto barca. Se la restituzione del prestito non è ammessa, il prestito è considerato una controprestazione per la locazione del posto di attracco ed è imponibile all’aliquota normale. In tal caso, il debito fiscale per l’importo complessivo nasce al momento dell’incasso dell’importo del prestito o – in caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute – al momento dell’emissione della fattura anteriore nel tempo (art. 3 lett. k LIVA). Per contro, se è prevista la restituzione integrale del prestito – indipendentemente dalla locazione – si tratta di un prestito vero e proprio e non di una controprestazione per una locazione del posto di attracco imponibile all’aliquota normale. Se, in seguito, l’ammortamento del prestito vero e proprio è compensato, a scelta, con canoni periodici, il debito fiscale nasce ogni volta al momento della compensazione o dell’emissione della fattura anteriore (art. 3 lett. k LIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).