11.2 Protesi fisse quali dispositivi impiantabili o protesi dentarie fisse
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 9 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 21 · n. 11.2 · Italiano
È considerato protesi fissa un pezzo sostitutivo del corpo che può essere rimosso dal corpo e reimpiegato o riapplicato soltanto con un intervento chirurgico (ad es. articolazione artificiale dell’anca, stimolatore cardiaco, denti a perno, ponti e corone).
Le cifre d’affari realizzate con dispositivi impiantabili e altre protesi fisse applicate al corpo nell’ambito di una cura medica vanno parimenti contabilizzate su un conto dei ricavi separato. Queste cifre d’affari sono escluse dall’imposta. Se sono rifatturati separatamente, i lavori tecnici del laboratorio che fabbrica la protesi fissa sono considerati accessori alla fornitura della protesi e sono pure esclusi dall’imposta.
Lo stesso vale per gli atti medici preparatori dispensati ai pazienti per l’adattamento degli apparecchi ortopedici od ortodontici (ad es. presa delle impronte, aggiustamento delle protesi dentarie, posizionamento di apparecchi ortodontici [apparecchi multibanda] e i successivi adattamenti degli attacchi).
L’imposta precedente sull’acquisto di dispositivi impiantabili e di altre protesi fisse nonché del materiale necessario alla loro fabbricazione non può essere dedotta a titolo d’imposta precedente.
L’imposta precedente sui mezzi d’esercizio che sono oggetto di una doppia utilizzazione deve essere corretta proporzionalmente all’utilizzazione (art. 30 cpv. 1 LIVA; → cifra 1.10).