1.10 Deduzione dell’imposta precedente
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 17 settembre 2026
AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.10 · Italiano
Nell’ambito della sua attività imprenditoriale, il contribuente può dedurre l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli (art. 28 cpv. 1 lett. a LIVA). Se una prestazione è esclusa dall’imposta e il contribuente non ha optato per la sua imposizione (→ cifra 1.9), non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per eseguire tali prestazioni (art. 29 cpv. 1 LIVA).
Se utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, il contribuente deve correggere l’importo dell’imposta precedente proporzionalmente all’utilizzazione (art. 30 cpv. 1 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Per ulteriori dettagli vedi l’info IVA Deduzione dell’imposta precedente. |