5.2 Laboratori medici

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 5.2 · Italiano

Sono considerati laboratori medici i laboratori di studi medici, i laboratori di ospedali e i laboratori in possesso dell’autorizzazione cantonale per la gestione di un laboratorio medico.

Le prestazioni di laboratorio nell’ambito della medicina umana effettuate in vista di una cura medica o a scopo diagnostico su mandato di medici, medici-dentisti, farmacisti, ospedali o altri centri di cure mediche sono escluse dall’imposta.

Se un laboratorio medico conferisce il mandato, o parte di esso, a un altro laboratorio medico secondo la definizione del primo paragrafo, nel mandato conferito al laboratorio va fatto riferimento al mandato iniziale e va precisato esattamente che si tratta di prestazioni di laboratorio nell’ambito della medicina umana.

Per contro, tutte le altre prestazioni di laboratorio quali ad esempio le analisi del sangue dei donatori, le analisi del sangue per le associazioni sportive, le analisi per allergie e le altre analisi di medicinali, derrate alimentari e additivi sono imponibili all’aliquota normale. Lo stesso vale per i controlli di qualità delle analisi mediche, non essendo in stretta relazione con le cure mediche. Il luogo di tali analisi è il luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale (principio del luogo del destinatario; art. 8 cpv. 1 LIVA).

I laboratori esteri non possono ottenere l’autorizzazione cantonale e quindi non sono considerati laboratori medici. Pertanto, le prestazioni eseguite dai laboratori esteri soggiacciono all’imposta sull’acquisto se il destinatario della prestazione in territorio svizzero è assoggettato all’imposta ai sensi dell’articolo 10 LIVA o se acquista simili prestazioni per più di 10 000 franchi nell’anno civile (art. 45 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).