1 Introduzione e oggetto della presente info IVA
Info IVA 20 · Prassi dell'AFC: applicabilità temporale
In vigore · Stato dal 5 ottobre 2020
AFC · Info IVA 20 · n. 1 · Italiano
La presente pubblicazione disciplina il momento dal quale è applicabile la prassi definita o modificata dall’AFC in conformità dell’articolo 65 capoverso 3 LIVA.
L’AFC pubblica quanto prima la propria prassi nelle pertinenti info IVA o nelle info IVA concernenti i settori sul sito Internet al seguente indirizzo: https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public.
Gli adeguamenti della prassi possono avvenire attraverso una:
prima definizione della prassi (→ cifra 2);
modifica della prassi vigente (→ cifra 3);
precisazione della prassi e adeguamenti di carattere redazionale (→ cifra 4).
La seguente panoramica schematica raffigura in sintesi il contenuto essenziale della presente info IVA:
Prima definizione della prassi | |||
In seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA[1] | In seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC | In seguito alla valutazione di una nuova fattispecie da parte dell’AFC | |
Applicabilità temporale |
[Illustrazione: nell’originale] cifra 2.2 | A favore[2] del contribuente:
A carico[4] del contribuente
[Illustrazione: nell’originale] cifra 2.3 | A favore[2] del contribuente:
A carico[4] del contribuente
[Illustrazione: nell’originale] cifra 2.4 |
[1] | Si intendono le norme di diritto relative all’IVA. Vi rientrano: | |
- | le disposizioni sull’IVA sancite nella Costituzione; | |
- | tutte le disposizioni degli atti normativi che iniziano con il numero 641.2 della raccolta sistematica del diritto federale (RS); e | |
- | le disposizioni di altri ambiti giuridici che rinviano alla LIVA o all’OIVA. | |
Come norme di diritto sono intese le disposizioni che, in termini generali ed astratti, impongono obblighi alle persone fisiche o giuridiche, conferiscono diritti, disciplinano l’organizzazione, i compiti e le competenze delle autorità o regolano la procedura (ad es. articoli di legge o di ordinanza; cfr. art. 22 LParl). | ||
[2] | Comporta un carico fiscale minore per il contribuente. | |
[3] | Oppure a partire dal periodo di rendiconto in corso al momento della pubblicazione. | |
[4] | Comporta un carico fiscale maggiore per il contribuente. | |
Modifica della prassi vigente | |||
In seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA[5] | In seguito a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC | In seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC | |
Applicabilità temporale |
[Illustrazione: nell’originale] cifra 3.2 o 2.2 | A favore[6] del contribuente:
A carico[8] del contribuente
[Illustrazione: nell’originale] cifra 3.3 | A favore[6] del contribuente:
A carico[8] del contribuente
[Illustrazione: nell’originale] cifra 3.4 |
[5] | Si intendono le norme di diritto relative all’IVA. Vi rientrano: | |
- | le disposizioni sull’IVA sancite nella Costituzione; | |
- | tutte le disposizioni degli atti normativi che iniziano con il numero 641.2 della raccolta sistematica del diritto federale (RS); e | |
- | le disposizioni di altri ambiti giuridici che rinviano alla LIVA o all’OIVA. | |
Come norme di diritto sono intese le disposizioni che, in termini generali ed astratti, impongono obblighi alle persone fisiche o giuridiche, conferiscono diritti, disciplinano l’organizzazione, i compiti e le competenze delle autorità o regolano la procedura (ad es. articoli di legge o di ordinanza; cfr. art. 22 LParl). | ||
[6] | Comporta un carico fiscale minore per il contribuente. | |
[7] | Opppure a partire dal periodo di rendiconto in corso al momento della pubblicazione. | |
[8] | Comporta un carico fiscale maggiore per il contribuente. | |
Precisazioni della prassi e adeguamenti di carattere redazionale | |
Applicabilità temporale | La prassi vigente rimane applicabile. → cifra 4 |
Nota:
[Illustrazione: nell’originale] | Le prime definizioni della prassi, le rispettive modifiche e precisazioni nonché gli adeguamenti di carattere redazionale rilevanti vengono esplicitamente contrassegnati nelle info IVA o info IVA concernenti i settori. I concetti qui adottati (prima definizione della prassi/modifica della prassi vigente/precisazione della prassi/adeguamento di carattere redazionale) e la loro applicabilità temporale sono validi a partire dalla data di pubblicazione della presente info IVA. Le definizioni utilizzate fino al 30.09.2020 per adeguare la definizione della prassi non verranno adattate alla nuova terminologia. |