1 Introduzione e oggetto della presente info IVA

Info IVA 20 · Prassi dell'AFC: applicabilità temporale

In vigore · Stato dal 5 ottobre 2020

AFC · Info IVA 20 · n. 1 · Italiano

La presente pubblicazione disciplina il momento dal quale è applicabile la prassi definita o modificata dall’AFC in conformità dell’articolo 65 capoverso 3 LIVA.

L’AFC pubblica quanto prima la propria prassi nelle pertinenti info IVA o nelle info IVA concernenti i settori sul sito Internet al seguente indirizzo: https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public.

Gli adeguamenti della prassi possono avvenire attraverso una:

  • prima definizione della prassi (→ cifra 2);

  • modifica della prassi vigente (→ cifra 3);

  • precisazione della prassi e adeguamenti di carattere redazionale (→ cifra 4).

La seguente panoramica schematica raffigura in sintesi il contenuto essenziale della presente info IVA:

Prima definizione della prassi

In seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA[1]

In seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC

In seguito alla valutazione di una nuova fattispecie da parte dell’AFC

Applicabilità temporale

  • Dall’entrata in vigore della pertinente disposizione materiale di legge o di ordinanza

  • Nessuna applicazione retroattiva a casi retti dal diritto previgente

[Illustrazione: nell’originale] cifra 2.2

A favore[2] del contribuente:

  • applicabile dalla data di pubblicazione[3] della prima prassi definita

  • retroattivamente a tutti i periodi fiscali non ancora passati in giudicato

A carico[4] del contribuente

  • applicabile dall’inizio del semestre successivo alla data di pubblicazione della prima prassi definita (1° gennaio o 1° luglio)

  • nessuna applicazione retroattiva a periodi fiscali non ancora passati in giudicato

[Illustrazione: nell’originale] cifra 2.3

A favore[2] del contribuente:

  • applicabile dalla data di pubblicazione[3] della prima prassi definita

  • retroattivamente a tutti i periodi fiscali non ancora passati in giudicato

A carico[4] del contribuente

  • applicabile dall’inizio del semestre successivo alla data di pubblicazione della prima prassi definita (1° gennaio o 1° luglio)

  • nessuna applicazione retroattiva a periodi fiscali non ancora passati in giudicato

[Illustrazione: nell’originale] cifra 2.4

[1]

Si intendono le norme di diritto relative all’IVA. Vi rientrano:

-

le disposizioni sull’IVA sancite nella Costituzione;

-

tutte le disposizioni degli atti normativi che iniziano con il numero 641.2 della raccolta sistematica del diritto federale (RS); e

-

le disposizioni di altri ambiti giuridici che rinviano alla LIVA o all’OIVA.

Come norme di diritto sono intese le disposizioni che, in termini generali ed astratti, impongono obblighi alle persone fisiche o giuridiche, conferiscono diritti, disciplinano l’organizzazione, i compiti e le competenze delle autorità o regolano la procedura (ad es. articoli di legge o di ordinanza; cfr. art. 22 LParl).

[2]

Comporta un carico fiscale minore per il contribuente.

[3]

Oppure a partire dal periodo di rendiconto in corso al momento della pubblicazione.

[4]

Comporta un carico fiscale maggiore per il contribuente.

Modifica della prassi vigente

In seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA[5]

In seguito a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC

In seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC

Applicabilità temporale

  • Dall’entrata in vigore della pertinente disposizione materiale di legge o di ordinanza

  • Nessuna applicazione retroattiva a casi retti dal diritto previgente

[Illustrazione: nell’originale] cifra 3.2 o 2.2

A favore[6] del contribuente:

  • applicabile dalla data di pubblicazione[7] della prassi modificata

  • retroattivamente a tutti i periodi fiscali non ancora passati in giudicato

A carico[8] del contribuente

  • applicabile dall’inizio del semestre successivo alla data di pubblicazione della prassi modificata (1° gennaio o 1° luglio)

  • nessuna applicazione retroattiva a periodi fiscali non ancora passati in giudicato

[Illustrazione: nell’originale] cifra 3.3

A favore[6] del contribuente:

  • applicabile dalla data di pubblicazione[7] della prassi modificata

  • retroattivamente a tutti i periodi fiscali non ancora passati in giudicato

A carico[8] del contribuente

  • applicabile dall’inizio del semestre successivo alla data di pubblicazione della prassi modificata (1° gennaio o 1° luglio)

  • nessuna applicazione retroattiva a periodi fiscali non ancora passati in giudicato

[Illustrazione: nell’originale] cifra 3.4

[5]

Si intendono le norme di diritto relative all’IVA. Vi rientrano:

-

le disposizioni sull’IVA sancite nella Costituzione;

-

tutte le disposizioni degli atti normativi che iniziano con il numero 641.2 della raccolta sistematica del diritto federale (RS); e

-

le disposizioni di altri ambiti giuridici che rinviano alla LIVA o all’OIVA.

Come norme di diritto sono intese le disposizioni che, in termini generali ed astratti, impongono obblighi alle persone fisiche o giuridiche, conferiscono diritti, disciplinano l’organizzazione, i compiti e le competenze delle autorità o regolano la procedura (ad es. articoli di legge o di ordinanza; cfr. art. 22 LParl).

[6]

Comporta un carico fiscale minore per il contribuente.

[7] 

Opppure a partire dal periodo di rendiconto in corso al momento della pubblicazione.

[8]

Comporta un carico fiscale maggiore per il contribuente.

Precisazioni della prassi e adeguamenti di carattere redazionale

Applicabilità temporale

La prassi vigente rimane applicabile.

→  cifra 4

Nota:

[Illustrazione: nell’originale]

Le prime definizioni della prassi, le rispettive modifiche e precisazioni nonché gli adeguamenti di carattere redazionale rilevanti vengono esplicitamente contrassegnati nelle info IVA o info IVA concernenti i settori. I concetti qui adottati (prima definizione della prassi/modifica della prassi vigente/precisazione della prassi/adeguamento di carattere redazionale) e la loro applicabilità temporale sono validi a partire dalla data di pubblicazione della presente info IVA. Le definizioni utilizzate fino al 30.09.2020 per adeguare la definizione della prassi non verranno adattate alla nuova terminologia.