1.5 Utilità pubblica
Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 22 · n. 1.5 · Italiano
Secondo l’articolo 3 lettera j LIVA, le organizzazioni di assistenza e di beneficenza e le istituzioni sociali sono considerate di utilità pubblica se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni valide per l’imposta federale diretta ai sensi dell’articolo 56 lettera g LIFD:
- è una persona giuridica che rinuncia alla ripartizione dell’utile netto tra i membri, i soci e gli organi; se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo, tale rinuncia deve figurare espressamente nello statuto;
- destina irrevocabilmente i suoi mezzi a scopi di utilità pubblica; l’acquisizione e l’amministrazione di importanti partecipazioni in capitale a imprese sono di utilità pubblica se l’interesse al mantenimento dell’impresa è secondario rispetto allo scopo di utilità pubblica e non sono esercitate attività dirigenziali;
- esercita un’attività di interesse generale;
- esercita tale attività in modo disinteressato.
Se un’istituzione beneficia dell’esenzione fiscale ai fini dell’imposta federale diretta, i criteri summenzionati sono considerati adempiuti. Un’eventuale esenzione fiscale unicamente a livello cantonale non è invece sufficiente ai fini dell’adempimento dei citati criteri.