1.4 Assoggettamento
Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 22 · n. 1.4 · Italiano
Le organizzazioni di utilità pubblica che realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari annua inferiore a 250 000 franchi proveniente da prestazioni non escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA sono esentate dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. c LIVA), sempre che non rinuncino a tale esenzione alle condizioni stabilite nell’articolo 11 LIVA.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell’info IVA Assoggettamento. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA), applicabile dal 01.01.2023 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).