6 Operazioni di compensazione
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA settore 23 · n. 6 · Italiano
In ambito culturale sono frequenti le operazioni di compensazione fra due contraenti, i quali possono essere sia contribuenti sia non contribuenti. In ossequio al principio della fatturazione lorda, non sono consentite compensazioni per le quali è contabilizzata soltanto la differenza (violazione del divieto della compensazione). Se il destinatario della prestazione salda il credito del prestatore non in denaro ma in altra forma (ad es. compensando il debito con una contropretesa oppure consegnando beni invece di versare somme di denaro), si considera controprestazione l’importo così saldato.
Esempio
Un promotore di manifestazioni pubblicizza la radio locale ProMusic mediante proclami all’altoparlante e striscioni pubblicitari in occasione del Festival Country Road Music. La radio locale gli offre in cambio un tot di minuti di pubblicità. Entrambi i contraenti sono iscritti nel registro dei contribuenti. Il valore delle prestazioni reciprocamente effettuate, IVA inclusa, è stato stabilito come segue nel contratto:
Prestazioni pubblicitarie del promotore di manifestazioni: CHF 21 620
Minuti pubblicitari offerti dalla radio locale al promotore di manifestazioni: CHF 21 620
Da un lato i 20 000 franchi vanno contabilizzati e dichiarati a titolo di ricavi (l’imposta dovuta sulla cifra d’affari è di CHF 1620); dall’altro essi vanno allibrati come costo (spese pubblicitarie). L’imposta precedente di 1620 franchi può essere dedotta nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
[Illustrazione: nell’originale] | Delucidazioni più approfondite sul trattamento fiscale delle operazioni di compensazione sono riportate nelle info IVA Contabilità e fatturazione e Base di calcolo e aliquote d’imposta. |