4 Deduzione dell’imposta precedente

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 2 novembre 2025

AFC · Info IVA settore 23 · n. 4 · Italiano

Di principio, il contribuente può dedurre l’imposta precedente nell’ambito della sua attività imprenditoriale. Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per eventuali ambiti non imprenditoriali (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente). Inoltre, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente non sussiste per prestazioni utilizzate per attività imprenditoriali che non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).

Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori della sua attività imprenditoriale o – nell’ambito della sua attività imprenditoriale – sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell’imposta precedente va corretta proporzionalmente all’utilizzazione (art. 30 cpv. 1 LIVA).

Se percepisce mezzi finanziari di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA, il contribuente deve ridurre la sua deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Le info IVA Sussidi e doni e Deduzione dell’imposta precedente contengono ulteriori delucidazioni riguardo alle imposte precedenti deducibili. L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente fornisce inoltre spiegazioni sulla deduzione dell’imposta precedente fittizia in caso d’acquisto di beni mobili accertabili senza chiaro trasferimento d’imposta (art. 28a LIVA). Se tali beni soggiacciono però all’imposizione dei margini (→ cifra 10.6), come ad esempio gli oggetti d’arte, la deduzione dell’imposta precedente fittizia non è ammessa (art. 28a cpv. 3 LIVA).

Se utilizza beni o prestazioni sia per attività che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per attività che non vi danno diritto, il contribuente può applicare uno o più metodi per calcolare la correzione della deduzione dell’imposta precedente (di seguito anche: correzione dell’imposta precedente), sempre che conducano a un risultato corretto (art. 68 cpv. 1 OIVA). Alle cifre 4.1 e 4.2 sono riportati esempi esplicativi che si basano sulla correzione forfetaria.

Suddivisioni

  1. 4.1 Calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente nonché della correzione della deduzione dell’imposta precedente su tutte le spese e tutti gli investimenti in proporzione alla cifra d’affari complessiva
  2. 4.2 Calcolo della correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in proporzione alla cifra d’affari complessiva epurata
  3. 4.3 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente mediante l’«imposizione tacita» dei sussidi