1 Introduzione
Info IVA per settore 26 · Uffici di esecuzione e fallimenti
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 26 · n. 1 · Italiano
L’IVA è un’imposta onnifase al netto che colpisce ogni fornitura o prestazione di servizi a ciascuno stadio economico. Di conseguenza, soggiacciono all’IVA i beni o le prestazioni di servizi di un contribuente (fornitore o prestatore di servizi) al destinatario della prestazione.
La controprestazione è la base di calcolo dell’IVA dovuta dal fornitore o prestatore di servizi. Secondo l’articolo 3 lettera f LIVA, la controprestazione è il valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione.
Il fornitore o prestatore di servizi può fare valere, mediante deduzione dell’imposta precedente, l’IVA trasferitagli da un’altra impresa contribuente (stadio economico a monte). La struttura onnifase dell’IVA con deduzione dell’imposta precedente fa in modo che sostanzialmente siano imponibili unicamente le cifre d’affari conseguite con i consumatori finali.
Per evitare che questo sistema subisca un’interruzione nel quadro di una procedura d’esecuzione forzata, l’articolo 3 lettera c LIVA stabilisce che sono prestazioni imponibili anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un’autorità, in particolare nell’ambito della realizzazione forzata.
I ricavi delle procedure d’esecuzione forzata sono quindi imponibili soltanto se il debitore escusso, concordatario o fallito è contribuente. In quanto parte delle spese di realizzazione (art. 89 cpv. 6 LIVA), l’IVA è versata all’AFC, a nome del debitore contribuente, prima della ripartizione eseguita dall’ufficio d’esecuzione o dall’ufficio fallimenti oppure dal commissario o dal liquidatore.
Di seguito, per debitore s’intende il debitore escusso, concordatario o fallito che, in quanto fornitore o prestatore di servizi (da sé o per il tramite di organi di esecuzione forzata), fornisce beni e/o effettua prestazioni di servizi ai propri destinatari (acquirenti).
Gli atti (prestazioni) dell’ufficio d’esecuzione e dell’ufficio fallimenti non soggiacciono all’IVA, in quanto si tratta di attività sovrane (art. 3 lett. g LIVA in combinato disposto con gli art. 12 cpv. 4 LIVA e 14 OIVA). Le spese per l’esercizio delle attività sovrane non legittimano la deduzione dell’imposta precedente.
Non soggiacciono all’IVA nemmeno le prestazioni di imprese private (come le società fiduciarie o gli avvocati) alle quali sono state trasferite competenze sovrane (in qualità di amministrazioni speciali del fallimento, commissari e liquidatori nella procedura fallimentare o membri di una delegazione dei creditori) nel quadro delle procedure d’esecuzione forzata.
Sono invece imponibili le prestazioni di ausiliari come periti, stimatori immobiliari, esperti legali e altri specialisti o di istituti di deposito per la custodia di beni a prescindere dal fatto che le prestazioni imponibili siano effettuate durante una procedura di fallimento o una procedura concordataria oppure durante una procedura d’esecuzione in via di pignoramento.
Nelle procedure di fallimento e nelle procedure concordatarie il contribuente è il destinatario delle prestazioni eseguite dagli ausiliari. Il fornitore o prestatore di servizi deve perciò fatturare le proprie prestazioni al contribuente e non all’ufficio fallimenti o agli organi atipici.
Esempio di fatturazione
XY SA in fallimento, c/o Ufficio fallimenti del distretto XXX, via XXX, 6999 XXX.
I contribuenti possono dedurre nel rendiconto IVA l’imposta precedente per queste prestazioni alle condizioni di cui agli articoli 28 segg. LIVA (diritto alla deduzione dell’imposta precedente).
In una procedura d’esecuzione in via di pignoramento il destinatario delle prestazioni eseguite dagli ausiliari sollecitati è invece l’ufficio d’esecuzione. Le prestazioni di tali ausiliari devono pertanto essere fatturate all’ufficio d’esecuzione e non al contribuente. Una deduzione dell’imposta precedente nel rendiconto IVA del contribuente non è possibile già solo per il fatto che, ai fini dell’IVA, egli non è considerato il destinatario delle prestazioni eseguite dagli ausiliari.
Secondo l’articolo 71 LIVA, il contribuente (o il suo rappresentante) deve presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto sul credito fiscale, nella forma prescritta, entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 35 LIVA). Di regola, il periodo di rendiconto corrisponde a un trimestre (metodo di rendiconto effettivo o metodo delle aliquote forfetarie), a un semestre (metodo delle aliquote saldo) o a un anno intero (rendiconto annuale secondo l’art. 35a LIVA).
In caso di procedura di fallimento o di liquidazione concordataria occorre procedere ai sensi della cifra 4.2 o 4.3. Il rendiconto IVA deve essere allestito al termine della procedura. Se la procedura dura più di un anno deve esserne data comunicazione scritta all’AFC, che decide in merito alla modalità di rendiconto.
I crediti IVA sorti fino al 31 dicembre 2009 sono collocati in terza classe, quelli sorti tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 sono privilegiati e collocati in seconda classe, purché la dichiarazione di fallimento o l’inoltro della richiesta di moratoria concordataria sia intervenuta prima del 1° gennaio 2014. I crediti fiscali sorti a partire dal 1° gennaio 2014 sono collocati in terza classe.
In caso di domande o dubbi è possibile contattare l’AFC, che fornirà le informazioni necessarie.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35 e 35a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).