4.3 Crediti IVA sorti dopo la dichiarazione di fallimento o dopo la concessione della moratoria concordataria
Info IVA per settore 26 · Uffici di esecuzione e fallimenti
In vigore · Stato dal 24 luglio 2020
AFC · Info IVA settore 26 · n. 4.3 · Italiano
a) | I crediti IVA sorti dopo la dichiarazione di fallimento o dopo la conferma di un contratto concordatario con abbandono dell’attivo ed entro la chiusura della procedura di liquidazione costituiscono un debito della massa e devono quindi essere conteggiati e versati in anticipo e interamente all’AFC prima della ripartizione ai creditori (art. 262 cpv. 1 e 310 cpv. 2 LEF nonché art. 89 cpv. 6 LIVA). Per questi impegni, l’AFC è anche autorizzata ad avviare un’esecuzione. In caso di fallimento o liquidazione concordataria l’AFC invia di regola all’amministrazione del fallimento o al liquidatore il cosiddetto rendiconto di liquidazione (modulo n. 533; → cifra 5.2). Ciò permette di allestire un unico rendiconto IVA per diversi periodi fiscali, ossia soltanto al momento della chiusura delle procedure di liquidazione conformi alla LEF che, solitamente, sono brevi. Se la procedura dura più di un anno, l’amministrazione del fallimento o il liquidatore informa per scritto l’AFC, la quale decide se in questi casi sarà opportuno allestire il rendiconto IVA periodicamente ai sensi degli articoli 71 e 86 LIVA oppure se il rendiconto potrà essere presentato soltanto dopo la realizzazione o prima della chiusura della procedura di liquidazione. |
b) | I crediti IVA sorti dopo l’autorizzazione della moratoria concordataria (art. 293a LEF) non rientrano nel contratto concordatario. Essi costituiscono un debito della massa e devono quindi essere conteggiati per ciascun periodo e versati in anticipo e interamente all’AFC prima della ripartizione ai creditori (art. 310 cpv. 2 LEF e art. 89 cpv. 6 LIVA). Per questi crediti, l’AFC è anche autorizzata ad avviare un’esecuzione. Per la durata della moratoria concordataria il contribuente o il suo rappresentante risponde dell’imposizione esatta e completa delle cifre d’affari e della determinazione corretta dell’imposta precedente deducibile. Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il rendiconto deve essere presentato mediante gli usuali moduli di rendiconto trimestrale o semestrale e il debito fiscale deve essere pagato. Se i rendiconti IVA non vengono presentati, l’AFC determina, nei limiti del suo potere di apprezzamento, l’ammontare d’imposta provvisoriamente dovuto (art. 86 cpv. 2 LIVA). |