4.2 Crediti IVA sorti prima della dichiarazione di fallimento o prima della concessione della moratoria concordataria

Info IVA per settore 26 · Uffici di esecuzione e fallimenti

In vigore · Stato dal 28 dicembre 2017

AFC · Info IVA settore 26 · n. 4.2 · Italiano

In linea di principio, i crediti IVA sorti prima della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria rientrano nel fallimento o nel concordato. Il momento in cui nasce il credito IVA varia in funzione del sistema di rendiconto del debitore (rendiconto secondo le controprestazioni ricevute o secondo le controprestazioni convenute; art. 40 LIVA).

In caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute (regola generale), il debito fiscale sorge al momento in cui il contribuente fattura le prestazioni al suo cliente ma al più tardi al momento dell’incasso della controprestazione. Di conseguenza, il contribuente può dedurre l’imposta precedente nel periodo di rendiconto in cui ha ricevuto la fattura del fornitore o prestatore di servizi (art. 39 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LIVA).
In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute,il debito fiscale sorge (soltanto) al momento in cui il contribuente riceve effettivamente la controprestazione. Inoltre, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento del pagamento (art. 39 cpv. 2 e 40 cpv. 2 LIVA).

Se il contribuente allestisce i rendiconti secondo le controprestazioni convenute non è necessaria alcuna correzione della cifra d’affari. Per quanto riguarda l’imposta precedente, al momento della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria è già assodato che il contribuente non potrà più onorare, o non interamente, i suoi obblighi di pagamento. Ne consegue una correzione della deduzione dell’imposta precedente, conformemente all’articolo 41 LIVA, fino a concorrenza dell’importo non pagato nel periodo di rendiconto nel corso del quale è dichiarato il fallimento o è concessa la moratoria concordataria. L’AFC opera dunque una correzione forfettaria al momento dell’insinuazione del credito. Affinché la correzione sia per quanto possibile corretta, le amministrazioni del fallimento e i commissari in una procedura concordataria sono pregati di consegnare all’AFC una lista dei creditori che sono stati pagati entro la data della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria.

Per ragioni di parità di trattamento di tutti i contribuenti, se il debitore allestisce i rendiconti secondo le controprestazioni ricevute, al momento della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria occorre passare al sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute. Sul piano della cifra d’affari questo cambiamento comporta l’obbligo di dichiarare le controprestazioni fatturate ma non ancora ricevute (debitori) nel periodo di rendiconto durante il quale è dichiarato il fallimento o è concessa la moratoria concordataria. Per quanto riguarda l’imposta precedente, al momento della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria è già assodato che il contribuente non potrà più onorare, o non interamente, i suoi obblighi di pagamento.
Ne consegue una correzione della deduzione dell’imposta precedente, conformemente all’articolo 41 LIVA, fino a concorrenza dell’importo non pagato nel periodo di rendiconto nel corso del quale è dichiarato il fallimento o è concessa la moratoria concordataria. L’AFC opera dunque una correzione forfettaria al momento dell’insinuazione del credito. Affinché la correzione sia per quanto possibile corretta, le amministrazioni del fallimento e i commissari in una procedura concordataria sono pregati di consegnare all’AFC una lista dei creditori che sono stati pagati entro la data della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria.

L’AFC può procedere a una nuova correzione della deduzione dell’imposta precedente fino a concorrenza del pagamento dei dividendi (DTF 2C_517/2009 del 12.11.2010). Nell’eventualità di far valere tale correzione, le amministrazioni del fallimento, i commissari o i liquidatori devono presentare all’AFC, prima della pubblicazione dello stato di ripartizione, una domanda scritta, allegandovi una bozza dello stesso stato di ripartizione.

Il credito IVA deve essere già accertato al momento della sua ripartizione. Su richiesta i documenti devono essere inoltrati all’AFC. L’eventuale contestazione del credito fiscale (ad es. da parte dell’amministrazione fallimentare, del debitore o del liquidatore) deve essere comunicata all’AFC prima della collocazione definitiva (art. 89 cpv. 2 LIVA).

Le controversie sulla fondatezza, dal punto di vista del diritto materiale, dei crediti IVA devono essere evase nel quadro della procedura amministrativa conformemente agli articoli 82 e 89 capoverso 2 LIVA (competenza dell’AFC). Per determinare la fondatezza, dal punto di vista del diritto materiale, dei crediti IVA non è possibile contestare la graduatoria.

La cifra d’affari proveniente dalle fatture emesse e incassate dopo la dichiarazione del fallimento o dopo la concessione della moratoria concordataria deve essere calcolata nel rendiconto di liquidazione (→  cifra 4.3).