1 In generale
Info IVA 03 · Imposizione di gruppo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 03 · n. 1 · Italiano
Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d’imposizione; art. 13 cpv. 1 LIVA).
L’imposizione di gruppo comporta che, ai fini dell’IVA, i soggetti giuridici riuniti nel gruppo sono trattati come un unico soggetto fiscale. L’obbligo fiscale soggettivo dei singoli membri del gruppo decade. Le cifre d’affari conseguite internamente tra i singoli membri del gruppo non soggiacciono all’IVA. Le cifre d’affari derivanti da transazioni esterne sono da imporre e da dichiarare all’AFC per tutto il gruppo dal rappresentante tramite il modulo di rendiconto.