5 Rappresentanza del gruppo

Info IVA 03 · Imposizione di gruppo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 03 · n. 5 · Italiano

Il gruppo d’imposizione deve designare un rappresentante (di norma un membro del gruppo d’imposizione) che si occupa di tutte le questioni amministrative dell’intero gruppo d’imposizione nei rapporti con l’AFC (art. 67 cpv. 2 LIVA). Come rappresentante del gruppo (art. 17a OIVA) può essere designata anche una persona esterna (ad es. una società fiduciaria) con domicilio o sede in Svizzera. L’AFC designa il rappresentante del gruppo, se il gruppo d’imposizione non esercita tale diritto.

Il rappresentante del gruppo si occupa dell’ottemperanza formale e materiale delle normative relative all’IVA, specialmente del fatto che vengano allestiti e tempestivamente presentati i rendiconti e che vengano pagate entro i termini stabiliti le imposte dovute dal gruppo d’imposizione. Qualora l’AFC necessitasse di ulteriore documentazione per i rendiconti, il rappresentante del gruppo ne è responsabile ed è tenuto a procurarsela e inoltrarla.

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 17a OIVA; abrogazioni nell’art. 18 OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).