2 Campo d’applicazione dell’IVA; definizione di territorio svizzero
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 28 settembre 2022
AFC · Info IVA 06 · n. 2 · Italiano
Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LD (art. 3 lett. a LIVA); queste enclavi sono dei territori esteri inclusi nel territorio doganale svizzero per effetto di accordi internazionali (Principato del Liechtenstein e Comune tedesco di Büsingen).
Le valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero e per le forniture sono considerate territorio estero. Sono invece considerate territorio svizzero per quanto concerne le prestazioni di servizi (art. 4 cpv. 1 LIVA).
Per quanto concerne l’aeroporto EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo, il settore svizzero vale territorio svizzero.
[Illustrazione: nell’originale] | Le seguenti prestazioni eseguite nel settore svizzero soggiacciono all’IVA francese:
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Modifica della prassi in seguito all’entrata in vigore, il 28 dicembre 2017, dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la fiscalità applicabile all’area dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse (RS 0.748.131.934.924) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).