2 Campo d’applicazione dell’IVA; definizione di territorio svizzero

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 28 settembre 2022

AFC · Info IVA 06 · n. 2 · Italiano

Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LD (art. 3 lett. a LIVA); queste enclavi sono dei territori esteri inclusi nel territorio doganale svizzero per effetto di accordi internazionali (Principato del Liechtenstein e Comune tedesco di Büsingen).

Le valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero e per le forniture sono considerate territorio estero. Sono invece considerate territorio svizzero per quanto concerne le prestazioni di servizi (art. 4 cpv. 1 LIVA).

Per quanto concerne l’aeroporto EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo, il settore svizzero vale territorio svizzero.

[Illustrazione: nell’originale]

Le seguenti prestazioni eseguite nel settore svizzero soggiacciono all’IVA francese:

  • le prestazioni effettuate dalla società aeroportuale; e

  • le forniture nell’ambito della costruzione effettuate da altre imprese prima del 28 dicembre 2017.

Modifica della prassi in seguito all’entrata in vigore, il 28 dicembre 2017, dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la fiscalità applicabile all’area dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse (RS 0.748.131.934.924) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).