1 Principi
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 06 · n. 1 · Italiano
Una prestazione effettuata sul territorio svizzero soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA) o all’imposta sull’acquisto (art. 1 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l’art. 45 cpv. 1 lett. a, c e d LIVA). Se il luogo della prestazione non si trova sul territorio svizzero, la prestazione è considerata eseguita all’estero e non soggiace né all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero né all’imposta sull’acquisto. Ai fini dell’IVA, il luogo determinante della prestazione può scostarsi dal luogo geografico in cui il fornitore o prestatore di servizi opera effettivamente. In particolare, per applicare il trattamento fiscale corretto alle prestazioni eseguite in un contesto internazionale è indispensabile determinare il luogo della singola prestazione conformemente al diritto IVA.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Oggetto dell’imposta dà informazioni concernenti le prestazioni escluse dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e le prestazioni esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, come previsto nella LIVA. |
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni sulle prestazioni riunite in un insieme e sulle combinazioni di prestazioni, in particolare sulla determinazione del luogo della prestazione in questi casi, sono contenute nell’info IVA Oggetto dell’imposta (regola del 70/30 %). |
[Illustrazione: nell’originale] | Le info IVA concernenti i settori danno informazioni specifiche adattate al relativo settore. |
[Illustrazione: nell’originale] | Il regolamento 69 (R-69 IVA) contiene le disposizioni d’esecuzione dell’UDSC relative agli articoli 50–64 LIVA e alle rispettive disposizioni dell’ordinanza. Esso tratta segnatamente l’imposta sull’importazione nell’ambito di forniture transfrontaliere. |
Sempreché non siano escluse dall’imposta (art. 18 cpv. 1 LIVA), soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le forniture e prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero a titolo oneroso da contribuenti.
Sempreché non siano escluse o esenti dall’imposta, soggiacciono all’imposta sull’acquisto:
le prestazioni di servizi che, secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA (fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti; imposta sull’acquisto; art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA);
l’importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA);
le forniture di beni immobili (ad es. lavori eseguiti su edifici) sul territorio svizzero che non soggiacciono all’imposta sull’importazione e sono effettuate da imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l’uso o il godimento (imposta sull’acquisto; art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA);
le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero a contribuenti in territorio svizzero (imposta sull’acquisto; art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA).
il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o all’estero (art. 45 cpv. 1 lett. e LIVA).
Quali imprese estere che eseguono prestazioni sono assoggettate all’IVA?
Un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero può essere assoggettata all’imposta soltanto se esegue prestazioni sul territorio svizzero (è fatto salvo l’assoggettamento degli stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero dell’impresa estera). Gli articoli 7 e 8 LIVA sono determinanti per sapere se una prestazione è considerata eseguita sul territorio svizzero o all’estero sotto il profilo dell’IVA.
Tuttavia, le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero sono esentate dall’assoggettamento se in un anno realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi da prestazioni che sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA o eseguono sul territorio svizzero, indipendentemente dall’importo della cifra d’affari, esclusivamente una o alcune delle seguenti prestazioni:
prestazioni esenti dall’imposta;
prestazioni escluse dall’imposta;
prestazioni di servizi il cui luogo è situato sul territorio svizzero conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LIVA;
forniture di energia elettrica in condotte, di gas attraverso la rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento alle persone assoggettate all’imposta sul territorio svizzero.
Le imprese estere che intendono rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 LIVA) devono comunicarlo all’AFC.
Per contro, non sono assoggettate all’imposta le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero che sul territorio svizzero effettuano prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti (art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nelle info IVA Assoggettamento e Imposta sull’acquisto, nonché nelle info IVA concernenti i settori Elettricità in condotte, gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale e teleriscaldamento e Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d’informatica. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 45 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 10 LIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).