2.1.3 Prestazioni imponibili all’aliquota ridotta in caso di opzione per la loro imposizione
Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 07 · n. 2.1.3 · Italiano
In caso di imposizione volontaria (opzione) delle prestazioni escluse dall’imposta, l’aliquota ridotta si applica:
alle prestazioni di servizi culturali dei tipi elencati qui di seguito rese direttamente al pubblico (art. 21 cpv. 2 n. 14 LIVA):
rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche;
spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, prestazioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi di abilità, che essi propongono;
visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici;
prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e immagini nei loro locali;
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell’info IVA concernente il settore “Cultura”. |
alle controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a tali manifestazioni e le relative prestazioni accessorie (art. 21 cpv. 2 n. 15 LIVA);
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni in merito sono contenuteanche nell’info IVA concernente il settore “Sport”. |
alle prestazioni di servizi culturali, alle forniture di opere d’arte di natura culturale da parte dei loro autori come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché alle prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere (art. 21 cpv. 2 n. 16 LIVA);
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell’info IVA concernente il settore “Cultura”. |
In caso di opzione, gli agricoltori, i selvicoltori o gli orticoltori, impongono le forniture di prodotti della propria azienda all’aliquota d’imposta determinante. Lo stesso vale per la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e per la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte.
In caso di imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall’imposta, per tutte le altre prestazioni in linea di massima è applicabile l’aliquota normale.