2.1.1 Forniture imponibili all’aliquota ridotta
Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta
In vigore · Stato dal 1 dicembre 2025
AFC · Info IVA 07 · n. 2.1.1 · Italiano
L’aliquota ridotta è applicabile alla fornitura dei seguenti beni:
Acqua trasportata in condotte:
[Illustrazione: nell’originale]
Il trattamento delle acque di scarico rappresenta una prestazione di servizi di smaltimento imponibile all’aliquota normale.
Derrate alimentari e additivi secondo la LDerr (→ cifra 4.1), segnatamente:
derrate alimentari conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LDerr, tranne le bevande alcoliche;
materie prime, prodotti intermedi e semilavorati secondo l’articolo 2 capoverso 1 numero 19 ODerr;
additivi conformemente all’articolo 2 capoverso 1 numero 24 ODerr (ossia additivi ammessi conformemente alla OAdd), nella misura in cui dall’imballaggio, dall’etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta risulti che sono destinati all’impiego in derrate alimentari (caratterizzazione secondo gli art. 9, 9a e 9b OAdd). L’uso effettivo (negli alimenti per animali, nei cosmetici, nei prodotti del tabacco ecc.) non è invece rilevante;
coadiuvanti tecnologici conformemente all’articolo 2 capoverso 1 numero 23 ODerr, nella misura in cui dall’imballaggio, dall’etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta risulti che sono destinati alla lavorazione o alla trasformazione di materie prime, derrate alimentari o dei loro ingredienti. L’uso effettivo (negli alimenti per animali, nei cosmetici, nei prodotti del tabacco ecc.) non è invece rilevante;
aromi conformemente all’articolo 2 capoverso 1 numero 25 ODerr, nella misura in cui dall’imballaggio, dall’etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta risulti che sono destinati all’impiego in derrate alimentari (caratterizzazione secondo gli art. 8 e 9 dell’ordinanza sugli aromi). L’uso effettivo (negli alimenti per animali, nei cosmetici, nei prodotti del tabacco ecc.) non è invece rilevante;
integratori alimentari conformemente all’articolo 1 OIAI.
Non sono considerate forniture di derrate alimentari imponibili all’aliquota ridotta le forniture di:
derrate alimentari offerte nell’ambito di prestazioni della ristorazione, che sono imponibili all’aliquota normale; → cifra 4.2;
bevande alcoliche (tenore di alcool superiore allo 0,5 percento in volume; v. art. 61 cpv. 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande; RS 817.022.12), tabacco e prodotti del tabacco.
Bestiame (ossia cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali), pollame (ossia polli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone), pesci e altri animali (ad es. conigli, struzzi o selvaggina) per scopi commestibili. L’aliquota ridotta è inoltre valida anche per i trattamenti veterinari a tali animali.
[Illustrazione: nell’originale]
La fornitura di tutti i restanti animali (ad es. pesci ornamentali, gatti, cani o uccelli ornamentali) e i trattamenti veterinari agli stessi sono imponibili all’aliquota normale.
Cereali;
Sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, marze, come pure fiori recisi e rami, anche trasformati in composizioni, mazzi, corone e simili;
Alimenti (foraggi) e strame per animali, acidi per l’insilamento:
i foraggi sono prodotti con i quali vengono alimentati direttamente gli animali (ad es. anche insetti da foraggio per anfibi). Vengono trattati allo stesso modo prodotti di ogni tipo destinati alla produzione di mangimi per animali o per essere miscelati a mangimi per animali (ad es. additivi per l’insilamento).
prodotti da spargere (strame) come paglia, segatura per stallaggi, lettiera per gatti, sabbia per uccelli ecc., nella misura in cui sono usati per l’allevamento degli animali.
Concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura:
i prodotti fertilizzanti sono sostanze nutritive per il miglioramento delle rese del suolo e delle piante. Vengono trattati allo stesso modo gli additivi per sostanze fertilizzanti, i prodotti di compostaggio, i prodotti di conservazione e le sostanze nutritive per fiori recisi ecc.;
si considerano prodotti fitosanitari quelli omologati all’uso conformemente all’OPF. I prodotti fitosanitari omologati sono elencati sul sito Internet dell’USAV;
si considerano parimenti prodotti fitosanitari i seguenti prodotti, purché siano destinati a scopi fitosanitari (art. 3 cpv. 1 OPF):
i prodotti che contengono organismi ausiliari, approvati in virtù degli articoli 94 segg. (titolo quinto) e dell’allegato 7 OPF;
i prodotti composti esclusivamente da sostanze di base (sostanze attive) approvate secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c in combinato con l’articolo 5 capoverso 2 OPF (Elenco di sostanze attive approvate [Type «Basic Substance Application» e Status «Approved»]).
Medicinali: l’articolo 49 OIVA stabilisce che cosa s’intende per medicinale.
[Illustrazione: nell’originale]
L’info IVA concernente il settore Sanità contiene ulteriori informazioni in merito.
Giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario: gli articoli 50–52 OIVA stabiliscono che cosa s’intende per giornali, riviste, libri e carattere pubblicitario.
[Illustrazione: nell’originale]
L’info IVA concernente il settore Stampati e pubblicazioni elettroniche contiene ulteriori informazioni in merito.
Prodotti per la protezione dell’igiene femminile: sono segnatamente considerati prodotti per la protezione dell’igiene femminile (denominati anche igiene intima femminile e igiene mestruale):
gli assorbenti;
i salvaslip;
i tamponi;
le mutande mestruali;
le spugne mestruali, le coppette morbide e coppette mestruali.
Non sono imponibili all’aliquota ridotta, ad esempio, gli articoli per l’igiene in caso d’incontinenza (come ad es. i salvaslip per incontinenti o la biancheria intima per incontinenti) o i pannoloni per adulti.
Modifica della prassi in seguito all’entrata in vigore, il 1° dicembre 2025, della modifica dell’OPF, applicabile dal 01.12.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).