2.1.1 Forniture imponibili all’aliquota ridotta

Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta

In vigore · Stato dal 1 dicembre 2025

AFC · Info IVA 07 · n. 2.1.1 · Italiano

L’aliquota ridotta è applicabile alla fornitura dei seguenti beni:

  • Acqua trasportata in condotte:

    [Illustrazione: nell’originale]

    Il trattamento delle acque di scarico rappresenta una prestazione di servizi di smaltimento imponibile all’aliquota normale.

  • Derrate alimentari e additivi secondo la LDerr (→ cifra 4.1), segnatamente:

    • derrate alimentari conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LDerr, tranne le bevande alcoliche;

    • materie prime, prodotti intermedi e semilavorati secondo l’articolo 2 capoverso 1 numero 19 ODerr;

    • additivi conformemente all’articolo 2 capoverso 1 numero 24 ODerr (ossia additivi ammessi conformemente alla OAdd), nella misura in cui dall’imballaggio, dall’etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta risulti che sono destinati all’impiego in derrate alimentari (caratterizzazione secondo gli art. 9, 9a e 9b OAdd). L’uso effettivo (negli alimenti per animali, nei cosmetici, nei prodotti del tabacco ecc.) non è invece rilevante;

    • coadiuvanti tecnologici conformemente all’articolo 2 capoverso 1 numero 23 ODerr, nella misura in cui dall’imballaggio, dall’etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta risulti che sono destinati alla lavorazione o alla trasformazione di materie prime, derrate alimentari o dei loro ingredienti. L’uso effettivo (negli alimenti per animali, nei cosmetici, nei prodotti del tabacco ecc.) non è invece rilevante;

    • aromi conformemente all’articolo 2 capoverso 1 numero 25 ODerr, nella misura in cui dall’imballaggio, dall’etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta risulti che sono destinati all’impiego in derrate alimentari (caratterizzazione secondo gli art. 8 e 9 dell’ordinanza sugli aromi). L’uso effettivo (negli alimenti per animali, nei cosmetici, nei prodotti del tabacco ecc.) non è invece rilevante;

    • integratori alimentari conformemente all’articolo 1 OIAI.

    Non sono considerate forniture di derrate alimentari imponibili all’aliquota ridotta le forniture di:

    • derrate alimentari offerte nell’ambito di prestazioni della ristorazione, che sono imponibili all’aliquota normale; → cifra 4.2;

    • bevande alcoliche (tenore di alcool superiore allo 0,5 percento in volume; v. art. 61 cpv. 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande; RS 817.022.12), tabacco e prodotti del tabacco.

  • Bestiame (ossia cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali), pollame (ossia polli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone), pesci e altri animali (ad es. conigli, struzzi o selvaggina) per scopi commestibili. L’aliquota ridotta è inoltre valida anche per i trattamenti veterinari a tali animali.

    [Illustrazione: nell’originale]

    La fornitura di tutti i restanti animali (ad es. pesci ornamentali, gatti, cani o uccelli ornamentali) e i trattamenti veterinari agli stessi sono imponibili all’aliquota normale.

  • Cereali;

  • Sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, marze, come pure fiori recisi e rami, anche trasformati in composizioni, mazzi, corone e simili;

  • Alimenti (foraggi) e strame per animali, acidi per l’insilamento:

    • i foraggi sono prodotti con i quali vengono alimentati direttamente gli animali (ad es. anche insetti da foraggio per anfibi). Vengono trattati allo stesso modo prodotti di ogni tipo destinati alla produzione di mangimi per animali o per essere miscelati a mangimi per animali (ad es. additivi per l’insilamento).

    • prodotti da spargere (strame) come paglia, segatura per stallaggi, lettiera per gatti, sabbia per uccelli ecc., nella misura in cui sono usati per l’allevamento degli animali.

  • Concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura:

    • i prodotti fertilizzanti sono sostanze nutritive per il miglioramento delle rese del suolo e delle piante. Vengono trattati allo stesso modo gli additivi per sostanze fertilizzanti, i prodotti di compostaggio, i prodotti di conservazione e le sostanze nutritive per fiori recisi ecc.;

    • si considerano prodotti fitosanitari quelli omologati all’uso conformemente all’OPF. I prodotti fitosanitari omologati sono elencati sul sito Internet dell’USAV;

    • si considerano parimenti prodotti fitosanitari i seguenti prodotti, purché siano destinati a scopi fitosanitari (art. 3 cpv. 1 OPF):

      • i prodotti che contengono organismi ausiliari, approvati in virtù degli articoli 94 segg. (titolo quinto) e dell’allegato 7 OPF;

      • i prodotti composti esclusivamente da sostanze di base (sostanze attive) approvate secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c in combinato con l’articolo 5 capoverso 2 OPF (Elenco di sostanze attive approvate [Type «Basic Substance Application» e Status «Approved»]).

  • Prodotti per la protezione dell’igiene femminile: sono segnatamente considerati prodotti per la protezione dell’igiene femminile (denominati anche igiene intima femminile e igiene mestruale):

    • gli assorbenti;

    • i salvaslip;

    • i tamponi;

    • le mutande mestruali;

    • le spugne mestruali, le coppette morbide e coppette mestruali.

    Non sono imponibili all’aliquota ridotta, ad esempio, gli articoli per l’igiene in caso d’incontinenza (come ad es. i salvaslip per incontinenti o la biancheria intima per incontinenti) o i pannoloni per adulti.

Modifica della prassi in seguito all’entrata in vigore, il 1° dicembre 2025, della modifica dell’OPF, applicabile dal 01.12.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).