4.1 Forniture di derrate alimentari imponibili all’aliquota ridotta
Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta
In vigore · Stato dal 1 maggio 2017
AFC · Info IVA 07 · n. 4.1 · Italiano
Ai sensi della cifra 2.1, per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere che saranno ingeriti dall’essere umano (art. 4 cpv. 1 e 2 LDerr). Non sono considerate derrate alimentari ad esempio gli alimenti per animali, i medicamenti, il tabacco e i prodotti del tabacco (art. 4 cpv. 3 LDerr).
[Illustrazione: nell’originale] | Secondo la LDerr le bevande alcoliche sono considerate derrate alimentari, la fornitura è tuttavia, a titolo di eccezione, imponibile all’aliquota normale (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 2 LIVA). |
Sono inoltre assoggettati all’aliquota ridotta:
le materie prime, prodotti intermedi e semilavorati, ossia prodotti che non sono destinati alla consegna immediata al consumatore e che saranno trasformati in derrate alimentari (art. 2 cpv. 1 n. 19 ODerr);
le derrate alimentari (tranne le bevande alcoliche) secondo la LDerr utilizzate per la fabbricazione di prodotti imponibili all’aliquota normale (p. es. bevande alcoliche quali vino, sidro, vino di frutti, birra, acquaviti o liquori) o per prodotti dell’industria chimica, farmaceutica o cosmetica;
gli additivi, ossia sostanze con o senza valore nutritivo che in genere non sono consumate né come derrate alimentari in sé né utilizzate come ingredienti alimentari caratteristici, la cui aggiunta alle derrate alimentari per ragioni di natura tecnologica durante la fabbricazione, la trasformazione, la preparazione, il trattamento, l’imballaggio, il trasporto o il deposito delle stesse abbiano o possano avere l’effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino o possano diventare direttamente o indirettamente componenti delle derrate alimentari (art. 2 cpv. 1 n. 24 ODerr; p. es. agenti lievitanti, coloranti, agenti di resistenza, addensanti, edulcoranti, prodotti antiossidanti, conservanti o gas d’imballaggio; vedi allegato 1 relativo all’OAdd);
gli aromi, ossia prodotti che in quanto tali non sono destinati a essere consumati e che sono aggiunti alle derrate alimentari al fine di conferire o modificare un particolare odore o sapore (art. 2 cpv. 1 n. 25 ODerr);
gli integratori alimentari, ossia derrate alimentari destinate a integrare la dieta normale (fonti concentrate di vitamine, di sali minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti sia pluricomposti; art. 1 OIAI);
i coadiuvanti tecnologici, ossia sostanze che sono usate per motivi tecnologici nella lavorazione o nella trasformazione di materie prime, derrate alimentari o dei loro ingredienti (art. 2 cpv. 1 n. 23 ODerr).
Modifica della LIVA del 1° maggio 2017 a seguito della revisione della LDerr.