2.1.1 Prestazioni acquisite per attività imprenditoriali con e senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente nonché per attività non imprenditoriali

Info IVA 18 · Procedera di rimborso

In vigore · Stato dal 1 giugno 2016

AFC · Info IVA 18 · n. 2.1.1 · Italiano

Se il richiedente utilizza le prestazioni ricevute non soltanto per attività imprenditoriali con diritto alla deduzione dell’imposta precedente (vale a dire per prestazioni imponibili secondo il diritto fiscale svizzero), bensì anche

  • per attività imprenditoriali senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente (ossia per prestazioni escluse dall’imposta secondo l’art. 21 cpv. 2 LIVA), o

  • per attività non imprenditoriali (p. es. per scopi privati),

il rimborso va corretto proporzionalmente all’utilizzazione. Le disposizioni del diritto fiscale svizzero sono applicabili a tale correzione.