2.4 Agenzie di viaggio
Info IVA 18 · Procedera di rimborso
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 18 · n. 2.4 · Italiano
Le agenzie di viaggio con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in territorio svizzero per prestazioni ricevute che essi rifatturano ai loro clienti (art. 153 cpv. 2 OIVA). Il rimborso degli importi d’imposta gravanti gli altri costi non rifatturati in quanto tali (ad es. spese delle agenzie di viaggio) è retto dalle altre disposizioni applicabili alla procedura di rimborso.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici contiene ulteriori dettagli in merito alla definizione di agenzia di viaggi. |
Esempio 1
Un impiegato di un’agenzia di viaggio con sede in Germania esamina sul posto la possibilità di organizzare un viaggio alla scoperta della Svizzera. L’IVA gravante i costi sostenuti nell’occasione (ad es. spese alberghiere o di trasferimento) può essere rimborsata all’agenzia di viaggio, purché i relativi costi siano stati generati per una prestazione imponibile.
Esempio 2
Un’agenzia di viaggio con sede in Italia acquista presso un albergo un contingente di camere, rivendendole in seguito ai suoi clienti nell’ambito di un viaggio organizzato in Svizzera. L’IVA gravante tali costi non può essere rimborsata.
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 153 cpv. 2 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).