2.3 Acquisto di prestazioni che non soggiacciono all’IVA o che sono esenti dall’imposta
Info IVA 18 · Procedera di rimborso
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA 18 · n. 2.3 · Italiano
Il rimborso è limitato all’ammontare corrispondente all’aliquota prevista dalla legge per la specifica prestazione. L’imposta sul valore aggiunto versata per prestazioni che non soggiacciono all’imposta o per prestazioni esenti dall’imposta ai sensi della LIVA non viene rimborsata (art. 153 cpv. 1 OIVA).
L’AFC non è competente per giudicare le controversie in materia di trasferimento dell’imposta; le stesse incombono di regola ai tribunali civili (art. 6 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni riguardo all’imponibilità delle prestazioni e alla determinazione del luogo della prestazione di servizi si trovano, rispettivamente, nelle info IVA Oggetto dell’imposta e Luogo della prestazione. |
Esempio 1
Un’impresa con sede in Italia acquista presso un’impresa contribuente in Svizzera diversi articoli pubblicitari. L’impresa svizzera fornisce gli articoli pubblicitari dalla Svizzera franco domicilio alla sede dell’impresa in Germania. La fattura emessa include l’8,1 % di IVA.
In questo caso un rimborso non è possibile poiché si tratta di una prestazione esente dall’imposta (esportazione). La correzione e il rimborso dell’imposta possono essere operati soltanto dal prestatore.
Esempio 2
Un’impresa contribuente in Svizzera rende prestazioni di consulenza a un’impresa con sede in Germania. L’impresa svizzera fattura le prestazioni di servizi eseguite con l’8,1 % di IVA.
In conformità dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA, queste prestazioni di servizi sono considerate eseguite nel luogo in cui si trova la sede del destinatario della prestazione. Siccome il luogo delle prestazioni di servizi si trova all’estero, la prestazione non soggiace all’IVA svizzera. La correzione e il rimborso dell’imposta possono essere operati soltanto dal prestatore.