2.4 Prestazioni periodiche eseguite in parte dopo l’aumento delle aliquote d’imposta

Info IVA 19 · Aumento delle aliquote d’imposta dal 1° gennaio 2024

In vigore · Stato dal 7 febbraio 2023

AFC · Info IVA 19 · n. 2.4 · Italiano

Gli abbonamenti per le prestazioni di trasporto (ad es. abbonamenti metà-prezzo e generali oppure abbonamenti sciistici stagionali) nonché i contratti per il servizio e la manutenzione di ascensori, elettrodomestici, sistemi informatici e simili, devono essere di regola pagati in anticipo. Se un abbonamento o un contratto di questo tipo si estende oltre la data di entrata in vigore dell’aumento delle aliquote d’imposta, in linea di principio occorre procedere a una ripartizione pro rata temporis della controprestazione fra la vecchia e la nuova aliquota d’imposta.

Esempio
La cifra d’affari realizzata tramite un contratto di manutenzione di ascensori la cui validità si estende dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 deve quindi essere fatturata e imposta per un quarto (1.10.2023–31.12.2023) all’aliquota del 7,7 % e per tre quarti (1.1.2024–30.9.2024) all’aliquota dell’8,1 %.

Se al momento della vendita il fornitore o prestatore di servizi non sa quando il destinatario si avvarrà delle singole prestazioni (ad es. in caso di vendita di carte multicorse), è il momento della vendita a determinare l’aliquota d’imposta. Le carte multicorse e simili vendute fino al 31 dicembre 2023, la cui validità non inizia esplicitamente dopo tale data, devono pertanto essere conteggiate interamente alla vecchia aliquota d’imposta.

Esempi

  • vendita di carte multicorse dei trasporti pubblici o di biglietti multipli per l’entrata in piscina, alla pista di pattinaggio ecc.;

  • vendita di carte per l’utilizzo multiplo di un impianto di autolavaggio.

Nel caso di prestazioni periodiche vi sono situazioni in cui il fornitore o prestatore di servizi non può sapere quando dovrà eseguire la prestazione periodica. Tuttavia, se egli sa che la prestazione sarà eseguita almeno per una certa durata dopo il 31 dicembre 2023, questa durata minima è – in via eccezionale – determinante per la ripartizione pro rata temporis della controprestazione.

Esempio
Il 1° dicembre 2023 un negozio di elettronica vende a un cliente un programma antivirus sotto forma di abbonamento annuale, la cui attivazione viene decisa dal cliente finale in occasione dello scaricamento e dell’installazione del software. Al negozio di elettronica è quindi sconosciuta la data esatta di attivazione del software da parte del cliente. Tuttavia vi è la certezza che questo abbonamento sarà valido per almeno 11 mesi durante il 2024. La cifra d’affari derivante da questo abbonamento annuale deve quindi essere fatturata e imposta per 1/12 (1.12.2023 - 31.12.2023) all’aliquota del 7,7 % e per 11/12 (1.1.2024 - 30.11.2024) all’aliquota dell’8,1 %.

Le prestazioni accessorie sono trattate fiscalmente come la prestazione principale (art. 19 cpv. 4 LIVA).

Esempio
Il 1° dicembre 2023 un garage vende un’automobile, nel cui prezzo di vendita sono comprese prestazioni di manutenzione gratuite che il garagista deve eseguire prevalentemente dopo il 31 dicembre 2023. In questo caso, la controprestazione totale va dichiarata all’aliquota in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Occorre tuttavia rilevare che ogni prestazione gratuita che il garagista fattura successivamente, ad esempio all’importatore, va conteggiata all’aliquota d’imposta in vigore nel momento in cui è eseguita la prestazione.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).