2.1 Osservazioni generali

Info IVA 19 · Aumento delle aliquote d’imposta dal 1° gennaio 2024

In vigore · Stato dal 7 febbraio 2023

AFC · Info IVA 19 · n. 2.1 · Italiano

Per stabilire l’aliquota d’imposta applicabile non è determinante la data di fatturazione o di pagamento, bensì il momento in cui viene eseguita la prestazione art. 115 cpv. 1 LIVA). In caso di prestazioni periodiche (ad es. abbonamenti) è decisivo il periodo dell’esecuzione della prestazione (→ cifra 2.4).

Le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2023 sono imponibili alle vecchie aliquote, mentre quelle eseguite a partire dal 1° gennaio 2024 alle nuove aliquote.

Se sulla stessa fattura figurano prestazioni che in base al periodo della loro esecuzione risultano imponibili sia alle vecchie sia alle nuove aliquote d’imposta, la data o il periodo dell’esecuzione della prestazione e la parte dell’importo corrispondente devono essere indicati separatamente. In caso contrario, tutte le prestazioni fatturate devono essere conteggiate alle nuove aliquote. È anche possibile dimostrare in altro modo l’attribuzione corretta delle prestazioni alle vecchie e alle nuove aliquote (art. 81 cpv. 3 LIVA).

Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la pluralità di prestazioni (art. 19 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni in merito alla pluralità di prestazioni.

[Illustrazione: nell’originale]

Un abbonamento (ad es. a un giornale) è considerato una prestazione singola. La regola del 70/30 % non è applicabile (art. 19 cpv. 2 LIVA).

Chi in una fattura indica un’imposta troppo elevata deve l’imposta indicata. Questo caso si verifica quando in una fattura vengono indicate le nuove aliquote d’imposta per prestazioni eseguite prima del 1° gennaio 2024. Una correzione a posteriori dell’imposta dalla nuova alla vecchia aliquota è possibile solo se il fornitore o prestatore di servizi effettua una correzione della fattura ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 lettera a LIVA o rende verosimile che, nonostante l’IVA fatturata sia troppo elevata, per la Confederazione non ne risulta una perdita d’imposta (art. 27 cpv 2 lett. b LIVA).

Esempio 1
Il 27 novembre 2023 la società Centro del Mobile SA (sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute e metodo di rendiconto effettivo) conclude con un cliente un contratto per la fornitura di un armadio. L’armadio è fornito al domicilio del cliente il 22 dicembre 2023. La fatturazione avviene il 12 gennaio 2024. Il cliente paga la fattura una settimana più tardi. La data dell’esecuzione della prestazione, ovvero il momento determinante per sapere se applicare la vecchia aliquota d’imposta o quella nuova, è il 22 dicembre 2023. Di conseguenza, la società Centro del Mobile SA deve fatturare la prestazione all’aliquota del 7.7 % e dichiararla nel rendiconto IVA relativo al 1° trimestre 2024.

Esempio 2
Dall’11 dicembre 2023 al 30 gennaio 2024 la società Interni e Finiture SA (sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute e metodo di rendiconto effettivo) esegue lavori di finitura interna presso una cliente. La fattura di un importo complessivo di 35 000 franchi viene emessa il 15 febbraio 2024 e pagata dalla cliente il 5 aprile 2024. Nella fattura figurano i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2023 per un importo di 20 000 franchi, inclusa l’IVA del 7,7 %, e i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2024 per un importo di 15 000 franchi, inclusa l’IVA dell’8,1 %. Le prestazioni fatturate il 15 febbraio 2024 e la relativa imposta devono essere dichiarate all’AFC nel rendiconto concernente il 1° trimestre 2024.

Graficamente, i succitati principi si presentano come segue:

[Illustrazione: nell’originale]

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).