4 Precisazioni della prassi e adeguamenti di carattere redazionale
Info IVA 20 · Prassi dell'AFC: applicabilità temporale
In vigore · Stato dal 3 ottobre 2020
AFC · Info IVA 20 · n. 4 · Italiano
Se l’AFC spiega in modo più dettagliato, più chiaro e più preciso o più approfondito una prassi vigente, non si tratta di una modifica della prassi ma di una precisazione della prassi. Le precisazioni non hanno conseguenze materiali. La prassi vigente deve continuare a essere applicata, a prescindere dal motivo della precisazione.
Esempio 1
Conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettera c primo trattino LIVA, nell’ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione le prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali sono escluse dall’imposta. Tuttavia, l’AFC non ha spiegato nella sua prassi cosa s’intende esattamente per «prestazioni nell’ambito delle assicurazioni sociali». Il 13 febbraio 2020, essa ha pertanto completato alla cifra 6.19 dell’info IVA 04 Oggetto dell’imposta con il testo seguente: «Le prestazioni nell’ambito delle assicurazioni sociali (art. 21 cpv. 2 n. 18 lett. c primo trattino LIVA) comprendono tutte le prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali a prescindere dal fatto che siano previste dal diritto pubblico o che servano a eseguire prestazioni di diritto pubblico». Si è dunque precisato che tutte le prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali, comprese le prestazioni reciproche tra casse di compensazione sono escluse dall’imposta. Trattandosi di una precisazione della prassi, non ha alcuna conseguenza sui crediti fiscali già dichiarati.
Lo stesso vale per gli adeguamenti di carattere redazionale come le novità e il rinnovo in campo linguistico o le correzioni ortografiche. Nemmeno questi adeguamenti si ripercuotono sulla situazione giuridica.
Esempio 2
Il luogo della prestazione per i corsi interattivi a distanza era stato descritto alla cifra 4.9.1 dell’info IVA concernente il settore Formazione nel seguente modo: «Il luogo dell’attività dei corsi interattivi a distanza è quello in cui l’insegnante o l’istituto d’insegnamento opera (luogo del prestatore; art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA). Il 21 marzo 2019, l’espressione errata indicata tra parentesi «luogo del prestatore» è stata sostituita con l’espressione corretta «luogo dell’esecuzione dell’attività». Poiché si tratta semplicemente di una sostituzione di un’espressione che non influisce sulla qualifica giuridica in materia di IVA, si è in presenza di un adeguamento di carattere redazionale.