6.19 Prestazioni di assicurazione, di riassicurazione e delle assicurazioni sociali

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 8 dicembre 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 6.19 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA)

Sono escluse dall’imposta le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese quelle relative all’attività di agente o di intermediario d’assicurazione (art. 21 cpv. 2 n. 18 lett. a e d LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Assicurazioni contiene ulteriori informazioni in merito.

Sono parimenti escluse dall’imposta le prestazioni delle assicurazioni sociali, comprese quelle relative all’attività di agente o di intermediario d’assicurazione (art. 21 cpv. 2 n. 18 lett. b e d LIVA).

La nozione di assicurazioni sociali di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettera b LIVA comprende i cinque settori seguenti:

  • la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

  • la tutela dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio;

  • le indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio o in caso di maternità;

  • l’assicurazione contro la disoccupazione;

  • gli assegni familiari.

In virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettera c LIVA le seguenti prestazioni nell’ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione sono escluse dall’imposta:

  • prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali;

  • prestazioni degli organi di esecuzione in virtù di compiti preventivi prescritti dalla legge; e

  • prestazioni che servono alla formazione professionale e alla formazione professionale continua.

Sono così escluse dall’imposta:

  • tutte le prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali, comprese quelle tra le casse di compensazione, ad esempio l’amministrazione a titolo oneroso di casse di compensazione da parte dello stesso personale ([Illustrazione: nell’originale] ulteriori informazioni sugli istituti di previdenza figurano nell’info IVA concernente il settore Finanza);

    Le prestazioni nel settore delle assicurazioni sociali (art. 21 cpv. 2 n. 18 lett. c 1° trattino LIVA) comprendono tutte le prestazioni reciproche tra istituti di assicurazione sociale, indipendentemente dal fatto che siano previste dal diritto pubblico o che servano all’esecuzione di prestazioni previste dal diritto pubblico.

    La nozione di istituto di assicurazione sociale si riferisce a qualsiasi istituto di diritto pubblico o di diritto privato, a prescindere dalla sua forma giuridica, incaricato dal diritto federale o cantonale di garantire una protezione contro le conseguenze economiche che si verificano quando subentra un rischio sociale. In particolare, si distinguono i seguenti istituti:

    • per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità: le casse di compensazione cantonali come gli enti autonomi di diritto pubblico cantonale (art. 61 cpv. 1 LAVS); le associazioni professionali e interprofessionali di datori di lavoro o di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente (art. 53 seg. LAVS); la Cassa svizzera di compensazione (art. 62 cpv. 1 LAVS); gli uffici AI;

    • per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: le casse malati, come le entità giuridiche di diritto pubblico o privato (art. 2 cpv. 1 LVAMal) e le imprese di assicurazione private assoggettate alla LSA autorizzate a esercitare l’assicurazione sociale malattie (art. 3 LVAMal). L’UFSP pubblica l’elenco degli assicuratori malattie autorizzati (art. 4 e 28 LVAMal);

    • per l’assicurazione facoltativa di un’indennità giornaliera: gli assicuratori malattie autorizzati (art. 67 cpv. 1 LAMal, art. 2 cpv. 1 e 3 LVAMal);

    • per l’assicurazione contro gli infortuni: la Suva (art. 61 LAINF), gli altri assicuratori autorizzati (art. 68 LAINF), come le imprese private di assicurazione assoggettate alla LSA, le casse pubbliche di assicurazione contro gli infortuni e le casse malati ai sensi della LAMal (art. 70 cpv. 2 LAINF), il cui elenco è pubblicato dall’UFSP; o la cassa suppletiva (art. 73 cpv. 1 LAINF);

    • per le indennità di perdita di guadagno: le casse di compensazione e gli organi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 21 cpv. 1 LIPG);

    • per l’assicurazione contro la disoccupazione: le casse di disoccupazione pubbliche o private (art. 77–82a LADI), le autorità cantonali di esecuzione in materia di assicurazione contro la disoccupazione (art. 85 LADI), gli uffici regionali di collocamento (art. 85b LADI), l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 LADI);

    • per gli assegni familiari: le casse di compensazione per gli assegni familiari cantonali o private (art. 14–17, 20 cpv. 1 e art. 21 LAFam, art. 13 LAF).

Gli istituti di previdenza sono istituti di assicurazione sociale attivi nell’ambito della previdenza professionale o che servono alla previdenza professionale, purché siano esenti dalle imposte dirette federali, cantonali o comunali conformemente all’articolo 80 capoverso 2 LPP ([Illustrazione: nell’originale] ulteriori informazioni sugli istituti di previdenza figurano nell’info IVA concernente il settore Finanza). Si tratta segnatamente degli istituti seguenti:

    • istituti di previdenza (cassa pensioni);

    • istituti ausiliari secondo la LPP (fondazioni d’investimento, istituti collettori, fondi di garanzia);

    • fondazioni di libero passaggio;

    • fondazioni del pilastro 3a;

    • fondi padronali di previdenza e fondazioni di finanziamento di cui all’articolo 89a capoverso 7 CC.

Esempio 1
Un’associazione di diritto privato esegue prestazioni di back office per diverse casse di compensazione membri dell’associazione. In questo caso l’associazione non è un istituto di assicurazione sociale incaricato di attuare la legislazione in materia d’assicurazione sociale. Di conseguenza, le prestazioni ai suoi membri sono imponibili.

Esempio 2
Una banca che vende prodotti assicurativi del pilastro 3a mette un software a disposizione di una fondazione di previdenza. Contrariamente alla fondazione di previdenza, la banca che vende prodotti assicurativi del pilastro 3a non è un istituto d’assicurazione sociale. Di conseguenza, la prestazione eseguita dalla banca è imponibile.

Esempio 3
Una cassa pensioni mette a disposizione il suo personale per la gestione di una fondazione di libero passaggio. Sia la cassa pensioni sia la fondazione di libero passaggio sono istituti di assicurazione sociale. Le prestazioni della cassa pensioni sono quindi escluse dall’imposta.

Esempio 4
Una cassa malati che esercita l’attività assicurativa ai sensi della LAMal e l’assicurazione complementare disciplinata dalla LCA affitta locali a un assicuratore contro gli infortuni autorizzato ai sensi della LAINF. In questo caso si tratta di prestazioni reciproche tra due istituti di assicurazione sociale. Queste prestazioni sono quindi escluse dall’imposta.

L’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettera c 1° trattino LIVA concerne il settore delle assicurazioni sociali. Le prestazioni di aiuto o assistenza sociale e di sicurezza sociale concernono una forma sussidiaria al sistema di sicurezza sociale, costituito dai summenzionati settori dell’assicurazione sociale. Le prestazioni degli istituti di sicurezza sociale sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 8 LIVA ([Illustrazione: nell’originale] ulteriori informazioni sugli istituti di sicurezza sociale figurano alla cifra 6.9);

  • le prestazioni per i compiti affidati agli organi di esecuzione e alle casse di compensazione ai sensi della LAVS o alle casse di compensazione per gli assegni familiari in virtù del diritto applicabile e che sono inerenti all’assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale oppure alla formazione e alla formazione professionale continua, come ad esempio:

    • l’incasso di contributi per il fondo di formazione professionale;

    • l’incasso di contributi per la previdenza professionale (2° pilastro);

    • la gestione di una cassa pensioni o di una cassa malati;

    • il controllo dei datori di lavoro per un assicuratore contro gli infortuni;

    • le prestazioni nell’ambito dell’assicurazione per la maternità.

Per organo d’esecuzione s’intende un’organizzazione cui è stata delegata l’esecuzione di compiti di prevenzione previsti dalla legge e inoltre il finanziamento di questo lavoro di prevenzione è disciplinato esplicitamente nella legge. Queste attività di prevenzione vengono finanziate attraverso supplementi, previsti dalla legge, sui premi delle rispettive assicurazioni. La prevenzione cui si fa riferimento nella LIVA concerne tre settori:

    • il settore degli infortuni professionali, comprendente l’attività di prevenzione degli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL; RS 822.11) e della LAINF. Le autorità e organizzazioni seguenti devono, per legge, esercitare attività di prevenzione: la Suva, le autorità cantonali preposte alla tutela dei lavoratori, gli ispettorati del lavoro cantonali, la SECO e le sei organizzazioni specializzate seguenti: l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), l’Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW), l’Associazione Svizzera per la tecnica della Saldatura (ASS), l’Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT), la Fondazione Agriss e l’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL) (art. 85 e 87 LAINF);

    • il settore degli infortuni non professionali, comprendente l’attività di prevenzione dell’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) e l’attività di prevenzione dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), purché tali attività siano finanziate mediante i premi supplementari contemplati dalla legge (art. 88 LAINF);

    • il settore della sanità, comprendente l’attività di prevenzione della Promozione Salute Svizzera e le attività di prevenzione previste dalle normative cantonali, purché tali attività siano finanziate mediante i premi supplementari contemplati dalla legge (art. 19 e 20 LAMal).

  • Nell’ambito delle assicurazioni sociali e della previdenza, sono parimenti escluse dall’imposta le prestazioni che servono alla formazione professionale e alla formazione professionale continua. Si tratta in particolare dei casi in cui il datore di lavoro ha l’obbligo di formare e istruire il suo personale sui rischi al quale è esposto sul luogo di lavoro, nonché sui provvedimenti da adottare per garantirne la sicurezza (ad es. la formazione prescritta nell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali [OPI; RS 832.30]).

[Illustrazione: nell’originale]

In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA non è possibile optare per l’imposizione di tali prestazioni. Informazioni in merito alla regola del 70/30 % figurano alla cifra 4.2.1.

Sono invece imponibili segnatamente:

  • le attività amministrative per società di assicurazione sulla vita;

  • la vendita di programmi informatici a privati;

  • le attività amministrative per istituti di assicurazione del 3° pilastro.