4.1 Rappresentante fiscale
Info IVA 22 · Imprese estere
In vigore · Stato dal 29 aprile 2025
AFC · Info IVA 22 · n. 4.1 · Italiano
Le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero devono designare, per l’adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (art. 67 cpv. 1 LIVA). La designazione di un rappresentante non equivale alla costituzione di uno stabilimento d’impresa (art. 67 cpv. 3 LIVA). Il rappresentante fiscale non risponde del credito fiscale; sono fatte salve le disposizioni del diritto penale.
Tutti i documenti necessari per il calcolo dell’IVA svizzera devono poter essere messi a disposizione presso la sede del rappresentante fiscale entro un termine congruo e fino all’inizio della prescrizione del diritto di tassazione (art. 42 LIVA). Si tratta nello specifico di documenti contabili, ordinazioni, bollettini di consegna, copie di fatture dei clienti, giustificativi di pagamento, fatture dei fornitori o documenti doganali (ad es. decisioni d’imposizione elettroniche).