5 Esempi di assoggettamento di imprese con sede o domicilio all’estero

Info IVA 22 · Imprese estere

In vigore · Stato dal 29 aprile 2025

AFC · Info IVA 22 · n. 5 · Italiano

Caso A
Da molti anni, Salvatore Piazzolla esercita un’attività florovivaistica a Milano (Italia) e consegue una cifra d’affari annua pari al controvalore di 400 000 franchi. Finora ha svolto lavori esclusivamente in Italia. Nel mese di luglio 2026 dà una mano per un periodo di tempo limitato a un amico florovivaista di Chiasso nell’esecuzione della relativa attività in Svizzera. Piazzolla riceve un compenso di 8000 franchi, fermo restando che tutto il materiale viene messo a disposizione sul posto.

Piazzolla realizza a livello mondiale una cifra d’affari pari o superiore a 100 000 franchi (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Eseguendo per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero a luglio 2026, deve annunciarsi all’AFC entro 30 giorni mediante il modulo online. Egli deve inoltre designare un rappresentante fiscale con sede in Svizzera. Se si presuppone che l’impiego in Svizzera sia stato occasionale, Piazzolla può richiedere la cancellazione dal registro dei contribuenti IVA per la fine del 2026.

Caso B
Mauro Moretti è un imbianchino che lavora in proprio. La sede sociale della sua attività si trova a Domodossola (Italia). Consegue una cifra d’affari annua pari al controvalore di 150 000 franchi. Suo fratello Luigi è titolare di una casa vacanze a Belalp in Svizzera. Mauro Moretti viene incaricato a giugno 2026 di tinteggiare la facciata della casa vacanze. Mauro Moretti importa la pittura e il materiale dall’Italia. Per la prestazione eseguita riceve un compenso (comprensivo di lavoro e materiale) di 18 000 franchi.

Mauro Moretti realizza a livello mondiale una cifra d’affari pari o superiore a 100 000 franchi (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Eseguendo per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero a giugno 2026, deve annunciarsi all’AFC entro 30 giorni mediante il modulo online. Egli deve inoltre designare un rappresentante fiscale con sede in Svizzera. Se si presuppone che l’impiego in Svizzera sia stato occasionale, Moretti può richiedere la cancellazione dal registro dei contribuenti IVA per la fine del 2026.

Caso C
La Catering SA con sede a Strasburgo (Francia) è specializzata nel catering per grandi eventi e consegue una cifra d’affari annua pari a circa 1 500 000 franchi. L’impresa ha sempre lavorato solo in Francia. Il 3 febbraio 2026 essa esegue prestazioni di catering per un grande evento a Basilea, per il quale riceve un compenso di 50 000 franchi.

La Catering SA realizza a livello mondiale una cifra d’affari pari o superiore a 100 000 franchi (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Con l’incarico di Basilea esegue una prestazione della ristorazione sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA). Con l’esecuzione di tale prestazione sul territorio svizzero, l’impresa diventa contribuente in data 3 febbraio 2026 e deve annunciarsi all’AFC entro 30 giorni mediante il modulo online. Essa deve inoltre designare un rappresentante fiscale con sede in Svizzera. Se si presuppone che l’impiego in Svizzera sia stato occasionale, l’impresa può richiedere la cancellazione dal registro dei contribuenti IVA per la fine del 2026.

Caso D
Il consulente fiscale Maximilian Meier da Düsseldorf (Germania) ha finora avuto clienti con sede nell’Unione europea e in passato ha conseguito una cifra d’affari annua pari a circa 300 000 franchi. Nel mese di marzo 2026 esegue una consulenza per il signor Fischer, domiciliato a Zurigo, ricevendo un compenso di 2000 franchi.

Sul territorio svizzero Meier esegue esclusivamente prestazioni il cui luogo è retto dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA ed è pertanto esentato dall’assoggettamento secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 2 LIVA (→ cifra 1.1.1).

Caso E
La P + W Architekten ZT GmbH di Vienna (Austria) ha finora eseguito prestazioni esclusivamente in Austria e Germania. Attraverso le proprie attività ha conseguito una cifra d’affari annua pari a circa 500 000 franchi. L’impresa di consulenza Berater GmbH con sede a Vienna si espande in Svizzera. Pertanto, nel mese di maggio 2026 incarica la P + W Architekten ZT GmbH di progettare un edificio per la sua nuova succursale a San Gallo.

La P + W Architekten ZT GmbH esegue quindi una prestazione il cui luogo è retto dall’articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA. Si tratta nello specifico del luogo in cui si trova il fondo, ossia a San Gallo. La P + W Architekten ZT GmbH esegue una prestazione sul territorio svizzero e, dal momento che la sua cifra d’affari annua è pari o superiore a 100 000 franchi (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA), diviene contribuente sul territorio svizzero. Deve annunciarsi all’AFC entro 30 giorni dall’inizio dell’assoggettamento mediante il modulo online. Essa deve inoltre designare un rappresentante fiscale con sede in Svizzera. Al termine del mandato può richiedere la cancellazione dal registro dei contribuenti IVA per la fine del 2026, se si può presupporre che nei mesi successivi non eseguirà nessun’altra prestazione sul territorio svizzero.

Caso F
La Gartenbau GmbH di Friburgo (Germania) ha finora eseguito prestazioni esclusivamente in Germania e conseguito una cifra d’affari annua pari a circa 400 000 franchi. Il signor Hänggi di Basilea vuole fare costruire nel suo giardino una piscina e incarica la Gartenbau GmbH. Con fattura datata 28 marzo 2026 la Gartenbau GmbH chiede un pagamento anticipato pari a 10 000 franchi. Il signor Hänggi paga la fattura a fine aprile. A inizio maggio hanno inizio i lavori a Basilea. A metà giugno il signor Hänggi riceve la fattura finale, che salda a metà luglio 2026.

La Gartenbau GmbH realizza a livello mondiale una cifra d’affari pari o superiore a 100 000 franchi (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Con l’incarico a Basilea esegue una fornitura sul territorio svizzero (art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA), diventando dunque contribuente. Nel caso dei pagamenti anticipati fa fede in primo luogo la data della fattura quale momento della fornitura della prestazione. La Gartenbau GmbH risulta quindi contribuente dal 28 marzo 2026 e deve annunciarsi all’AFC entro 30 giorni mediante il modulo online. Essa deve inoltre designare un rappresentante fiscale con sede in Svizzera. Se si presuppone che l’impiego in Svizzera sia stato occasionale, l’impresa può richiedere la cancellazione dal registro dei contribuenti IVA per la fine del 2026.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 29.04.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).