Spiegazioni introduttive

Info IVA 22 · Imprese estere

In vigore · Stato dal 26 febbraio 2026

AFC · Info IVA 22 · Spiegazioni introduttive · Italiano

La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull’OIVA, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

Essa racchiude le informazioni principali riguardanti l’assoggettamento, l’obbligo di rendiconto e l’obbligo di tenere la contabilità per le imprese con domicilio o sede sociale all’estero (di seguito «imprese estere»). Consente alle imprese estere di chiarire se, sulla base di determinate prestazioni legate al territorio svizzero (ad es. clienti svizzeri o attività in Svizzera), siano da considerarsi contribuenti sul territorio svizzero e debbano annunciarsi all’AFC mediante il modulo online (→ sito Internet dell’AFC). Occorre osservare che gli stabilimenti d’impresa di un’impresa estera sul territorio svizzero costituiscono un soggetto fiscale indipendente, purché eseguano prestazioni in territorio svizzero (→ cifra 1.1.4).

Per maggiori informazioni concernenti l’assoggettamento, l’obbligo di rendiconto e l’obbligo di tenere la contabilità si rinvia alle relative pubblicazioni dell’AFC, in particolare alle info IVA Assoggettamento, Oggetto dell’imposta, Luogo della prestazione, Rendiconto e versamento dell’imposta e Contabilità e fatturazione (disponibili esclusivamente nelle tre lingue ufficiali tedesco, francese e italiano).

A determinate condizioni, le imprese estere che non sono assoggettate all’IVA in territorio svizzero hanno diritto al rimborso di tale imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero di cui sono destinatarie e sulle loro importazioni. Ulteriori informazioni concernenti la procedura di rimborso figurano nell’info IVA Procedura di rimborso.

Applicabilità temporale contestualmente ad adeguamenti della prassi

L’applicabilità temporale contestualmente ad adeguamenti della prassi si fonda sui principi descritti nell’info IVA 20 Prassi dell’AFC: applicabilità temporale

La nuova distinzione terminologica e la corrispondente applicabilità temporale sono validi a partire dal 1° ottobre 2020, ossia dalla data di pubblicazione dell’info IVA 20, totalmente rielaborata.

Una panoramica degli adeguamenti della prassi secondo la nuova distinzione terminologica e la corrispondente applicabilità temporale figura alla cifra 1.

Gli adeguamenti della prassi possono avvenire attraverso una:

  • prima definizione della prassi (→ cifra 2) in seguito

    • alla modifica di una disposizione sull’IVA (→ cifra 2.2);

    • a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (→ cifra 2.3);

    • alla valutazione di nuove fattispecie da parte dell’AFC (→ cifra 2.4);

  • modifica della prassi vigente (→ cifra 3) in seguito

    • alla modifica di una disposizione sull’IVA (→ cifra 3.2);

    • a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (→ cifra 3.3);

    • a un riesame della prassi da parte dell’AFC (→ cifra 3.4);

  • precisazioni della prassi e adeguamenti di carattere redazionale (→ cifra 4).

Le prime definizioni della prassi, le rispettive modifiche e precisazioni nonché gli adeguamenti di carattere redazionale rilevanti vengono esplicitamente contrassegnati nelle info IVA o info IVA concernenti i settori.

Occorre osservare che le definizioni utilizzate fino al 30 settembre 2020 per adeguare la definizione della prassi non verranno adattate alla nuova terminologia.

Le versioni precedenti di cifre adeguate sono come sinora reperibili online.

Se una norma di diritto o una prassi è stata modificata dopo che l’informazione è stata fornita o se l’AFC definisce una prassi per la prima volta dopo che l’informazione è stata fornita, il contribuente non può più fare riferimento all’informazione fornita per scritto a partire dalla data dell’entrata in vigore della norma o della pubblicazione della prassi (→ cifra 5).