1.1.1 Assoggettamento obbligatorio

Info IVA 22 · Imprese estere

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2023

AFC · Info IVA 22 · n. 1.1.1 · Italiano

Un’impresa estera diventa obbligatoriamente contribuente sul territorio svizzero se esegue prestazioni sul territorio svizzero (→ cifra 1.2) e realizza a livello mondiale una cifra d’affari annua imponibile pari o superiore a 100 000 franchi. Per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica, il limite determinante è fissato a 250 000 franchi. È considerato territorio svizzero il territorio nazionale svizzero, il Principato del Liechtenstein, il Comune tedesco di Büsingen e il settore svizzero dell’aeroporto EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo (art. 3 lett. a LIVA).

L’assoggettamento di imprese estere inizia fondamentalmente nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero (art. 14 cpv. 1 lett. b LIVA). Tuttavia, nel caso particolare dei pagamenti anticipati tale momento corrisponde alla data della fattura oppure, nel caso di prestazioni senza emissione di fattura, al momento dell’incasso della controprestazione.

[Illustrazione: nell’originale]

Per maggiori informazioni riguardanti l’inizio e la fine dell’assoggettamento si rinvia all’info IVA Assoggettamento.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA), applicabile dal 01.01.2023 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).